"Fratello, se entri mi serve un giallo". Il TFN conferma le accuse, e la squalifica, a Tounkara

Nei giorni scorsi l’attaccante del Guidonia MonteceliMamadou Tounkara era stato squalificato per 10 giornate a causa, si leggeva nelle indiscrezioni di stampa, del suo coinvolgimento in scommesse illecite: sembrerebbe infatti esserci stato uno scambio di messaggi tra il citato Tounkara e un suo ex compagno di squadra, ora tesserato in un club professionistico, che riguarderebbe una presunta scommessa su una competizione ufficiale. Una ricostruzione che il diretto interessato aveva smentito sui propri canali social, ma che invece è stata confermata dal comunicato emesso dal Tribunale Federale Nazionale che riportiamo in calce e in cui si legge, fra le altre cose, la richiesta (“Fratello se entri mi serve un giallo”) avanzata da Tounkara a Jacopo Martini del SudTirol “al fine di persuaderlo affinché in occasione della gara Catanzaro – Südtirol del 27.10.2024, valevole per il campionato di Serie B, si facesse strumentalmente ammonire così da poter scommettere su detta circostanza e lucrare illecitamente la vincita”.
Questo il comunicato completo:
Con atto n. 20964/371pf 24-25/GC/SA/mg del 3 marzo 2025, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il sig. Tounkara Tounkara Mamadou, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Guidonia Montecelio 1937 FC Srl, per rispondere:
- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso contattato il sig. Jacopo Martini, calciatore tesserato per la società Fussball Club Südtirol S.r.l., al fine di persuaderlo affinché in occasione della gara Catanzaro – Südtirol del 27.10.2024, valevole per il campionato di Serie B, si facesse strumentalmente ammonire così da poter scommettere su detta circostanza e lucrare illecitamente la vincita; nello specifico, il giorno 24.10.2024 il sig. Tounkara Tounkara Mamadou ha contattato via WhatsApp il sig. Jacopo Martini chiedendogli di scaricare sul proprio dispositivo mobile l’applicazione Signal, in ragione del fatto che la stessa avesse una funzione che consentiva di cancellare la cronologia dei messaggi dopo 5 minuti dalla lettura degli medesimi da parte del destinatario; immediatamente dopo, lo stesso sig. Tounkara Tounkara Mamadou, tramite l’applicazione Signal, ha inoltrato al sig. Jacopo Martini i seguenti messaggi di testo senza ricevere alcuna risposta: “Fratello se entri mi serve un giallo”, “Mi devi dire sicuro che ti fa entrare però ”, “Per favore mi serve devo pagare delle cose fratello”, “Per quello ti scrivo qua”, “Figlio mio”; successivamente, il 26.10.2024, ovvero il giorno antecedente la gara Catanzaro – Südtirol, il sig. Tounkara Tounkara Mamadou ha nuovamente contattato via WhatsApp il sig. Jacopo Martini con il seguente messaggio “Figlio mio giochi” e, a fronte della risposta con la quale il sig. Jacopo Martini lo ha reso edotto che non sarebbe stato inserito tra i calciatori titolari, ha replicato “Secondo tempo giochi” e “Entra su segnal” senza però ricevere riscontro; in ultimo, l’8 e il 12 novembre 2024, a fronte del mancato riscontro da parte del sig. Jacopo Martini in merito alle richieste pervenute, il sig. Tounkara Tounkara Mamadou ha inoltrato al predetto, tramite l’applicazione Instagram, i seguenti messaggi di testo: “Figlio mio abbandonato papà” e “ Figlio mii tacci tua”.
La fase istruttoria
In data 18.11.24, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 371 pf24-25 avente ad oggetto “Segnalazione della società FC Sudtirol in ordine al contenuto di un messaggio ricevuto dal calciatore Jacopo Martini, tesserato per la medesima società”. Il procedimento traeva origine da una segnalazione trasmessa alla Procura Federale dal Segretario della società FC Sudtirol, sig. Emiliano Bartoluzza, con la quale, in ottemperanza al Codice Etico ed al Modello Organizzativo adottato, si rappresentava quanto occorso ad un proprio tesserato, sig. Jacopo Martini, il quale aveva ricevuto un messaggio whatsapp da un suo ex compagno di squadra, sig. Tounkara Tounkara Mamadou, che lo invitava a scaricare sul proprio cellulare l’applicazione di messaggistica “signal”, “dove i messaggi si cancellano dopo 5 minuti ”. Una volta installata l’applicazione, il Martini riceveva alcuni messaggi, i cui screenshot venivano allegati alla segnalazione, del seguente tenore: ““Figlio mio”; “Per quello ti scrivo qua”; “Per favore mi serve devo pagare delle cose fratello”; “Mi devi dire sicuro che ti fa entrare però ”; Fratello se entri mi serve un giallo ”. Il calciatore, atteso il tenore di tali messaggi non forniva risposta alcuna e si rivolgeva all’esponente, sig. Bartoluzza, quale referente integrity della società. Nel corso dell’attività istruttoria, oltre all’acquisizione della documentazione di rito, veniva disposta l’audizione del calciatore FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO Martini, il quale, dopo aver precisato di aver conosciuto il sig. Tounkara Tounkara Mamadou nella stagione sportiva 2023/2024 quando entrambi militavano nel Foggia Calcio, confermava quanto già dichiarato al sig. Bartoluzza, allegando altresì l’intero scambio di messaggi intercorso con l’ex compagno sull’applicazione Signal. Precisava inoltre di aver ricevuto successivamente alla gara Catanzaro – Sudtirol del 27.10.24, alcuni messaggi su instagram dal seguente tenore “figlio mio; “fra”; ““Figlio mio abbandonato papà” e “ Figlio mii tacci tua”. Veniva quindi disposta l’audizione del sig. Tounkara Tounkara Mamadou, il quale inizialmente smentiva di aver mai utilizzato l’applicazione Signal e quindi di aver chiesto al Martini di scaricarla. A fronte delle contestazioni dell’Ufficio che gli mostrava gli screenshot dei messaggi inviati al Martini, il deferito ammetteva di esserne il mittente, indicato con il nickname TT, precisando che, in quel momento, attraversava gravi difficoltà economiche e, pertanto si era determinato a contattare l’ex compagno per verificare la possibilità di scommettere sulla sua ammonizione nel corso della gara Catanzaro – Sudtirol. All’esito dell’attività istruttoria, la Procura Federale, in data 22.01.25, rilevata la sussistenza di violazioni disciplinari, notificava la comunicazione di conclusione indagini. In data 5.2.25, il tesserato, a mezzo del proprio difensore, faceva pervenire una richiesta di audizione, ma lo stesso non si presentava alla data indicata per tale adempimento, senza peraltro fornire alcuna giustificazione.
La fase predibattimentale
Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 27.3.25, il deferito, nei termini di rito, faceva pervenire memoria difensiva, a firma dell’Avv. Andrea Scalco con la quale, preliminarmente, eccepiva l’improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 125 co. 2 CGS e, nel merito, chiedeva il proscioglimento del deferito per l’assenza di elementi probatori atti a corroborare l’ipotesi accusatoria. Secondo l’impostazione difensiva, infatti, i messaggi in contestazione di “tono scherzoso e scanzonato” non farebbero mai alcun riferimento “né a possibili scommesse, né a giocate, né a qualsivoglia gioco d’azzardo ”.
Il dibattimento
All’udienza del 27.03.25, svoltasi in videoconferenza, partecipavano l’Avv. Francesco Keller per la Procura Federale e l’Avv. Andrea Scalco per la parte deferita. II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale, preliminarmente, evidenziava l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità sollevata dal difensore del deferito, essendo il deferimento intervenuto nei termini di rito e, nel merito, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione della seguente sanzione: - per il Sig. Tounkara Tounkara Mamadou anni 2 (due) di squalifica. Prendeva la parola l’Avv. Scalco il quale, preliminarmente, evidenziava l’eccessiva gravosità della sanzione richiesta dalla Procura Federale, per poi riportarsi a quanto dedotto nella memoria difensiva versata in atti, chiedendone l’accoglimento.
La decisione
Preliminarmente, attesa la sua infondatezza, va disattesa l’eccezione di improcedibilità del deferimento per la supposta violazione dell’art. 125 co. 2 CGS.
Il difensore del deferito, nel ricordare la perentorietà dei termini previsti dal CGS, come ribadita da plurime pronunce degli Organi di giustizia, rileva che l’avviso di conclusione indagini è stato notificato in data 22.1.25, mentre l’atto di deferimento è intervenuto in data 3.3.25, pertanto, a suo dire, oltre il termine di cui all’art. 125 co. 2 CGS.
Rileva il Collegio che l’eccezione è del tutto infondata essendo l’atto di deferimento regolarmente intervenuto e notificato entro i termini previsti dalla normativa federale. A norma dell’art. 125 co. 2 CGS, l’atto di deferimento “deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 123 co.1.. ”; l’art. 123 co. 1 prevede che il procuratore Federale “.. se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all’interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria”. Come si evince dalla documentazione versata in atti, nell’avviso di conclusione indagini, notificato in data 22.1.25, è stato assegnato un termine a difesa di 15 gg (quindi fino al 6.2.25) - termine peraltro utilizzato dal tesserato il quale, in data 5.2.25 ha richiesto l’audizione personale, alla quale poi non si è presentato; solo dalla scadenza di tale termine, come espressamente previsto dall’art. 125 co. 2, cominciano a decorrere i trenta giorni per il deferimento, che, pertanto, nel caso di specie, appare del tutto tempestivo, dovendo intervenire entro l’8.3.25.
Tanto premesso, nel merito, il Collegio, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, ritiene accertata la responsabilità del deferito per i motivi appresso indicati.
Non può non rilevarsi come la violazione ascritta all’odierno deferito risulti per tabulas e, peraltro, sia stata, seppur dopo un’iniziale reticenza, pacificamente ammessa, in sede di audizione, dallo stesso sig. Tounkara Tounkara Mamadou, il quale ha reso dichiarazioni ampiamente confessorie. La già inequivoca interpretazione dei messaggi inviati all’ex compagno di squadra sig. Martini è stata infatti confermata dal deferito, il quale ha candidamente ammesso di aver fatto uso dell’applicazione Signal con il nickname TT e di aver inviato messaggi al Sig. Martini per ottenere la sua disponibilità a farsi ammonire nel corso dell’imminente gara di campionato, Catanzaro – Südtirol del 27.10.2024, così da scommettere su tale circostanza: “ in quel momento avevo difficoltà economiche e quindi ho chiesto al Martini, mio amico e mio ex compagno di squadra, di dirmi, a titolo di favore, se avrebbe giocato nella partita del giorno successivo e si sarebbe fatto ammonire con cartellino giallo. Queste informazioni mi sarebbero servite per scommettere su una eventuale ammonizione del Martini nella partita di campionato che si sarebbe svolta il giorno dopo. Il Martini non mi ha mai risposto ai predetti messaggi per cui non ho scommesso sulla partita”.
Alla luce di tali pacifiche circostanze, si ribadisce ammesse dallo stesso deferito, le devoluzioni difensive appaiono del tutto inconferenti, laddove valorizzano l’assenza sia di qualsivoglia scommessa sulla gara in questione, che dell’intento “di influire sul risultato sportivo”. Come infatti sottolineato dallo stesso difensore, attesa l’assenza della prova di un’attività di scommessa, la Procura Federale non ha ritenuto di deferire il Tounkara Tounkara Mamadou per la violazione dell’art. 24, né tantomeno dell’art. 30 CGS.
Relativamente alla violazione di cui all’art. 4 co. 1 CGS, come correttamente contestata dalla Procura Federale, non è invece revocabile in dubbio che il deferito abbia tentato di cogliere la disponibilità dell’ex compagno a prendere artatamente un ammonizione al solo fine di consentirgli di scommettere su tale evento (attività peraltro inibita al tesserato dilettante anche su gare di competizioni diverse da quelle in cui militano, laddove effettuata presso soggetti non autorizzati), in evidente violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva che devono informare l’agire di ogni tesserato. L’intento illecito del deferito, sin dalla sua ideazione, si evince non solo dal tenore inequivocabile dei messaggi, peraltro confermato in sede di audizione, ma anche dalla necessità di comunicare con il Martini attraverso un’applicazione che non consentisse una temporalmente lunga conservazione dei testi inviati. Né tale illecita condotta può essere giustificata dalle riferite difficoltà economiche e/o dall’essersi astenuto da compiere analogo tentativo nei confronti di altri tesserati. Sotto il profilo sanzionatorio, rileva infine il Collegio che il deferito, seppur dopo un’iniziale resistenza, abbia pacificamente confermato il tenore dei messaggi inviati al Martini, senza mai tentare di dissimularne i contenuti o di sminuirne la portata, ma limitandosi a sottolineare l’unicità ed occasionalità della condotta determinata da contingenti difficoltà economiche.
Pur stigmatizzando la gravità dell’accaduto, il Tribunale ritiene di doversi discostare dalle richieste sanzionatorie della Procura Federale, anche in virtù del buon comportamento processuale mostrato dal deferito. Alla luce delle argomentazioni sopra espresse, il Tribunale, accertata la responsabilità del deferito per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, cui deve ispirarsi l’agire di ogni tesserato, ritiene congruo irrogare la sanzione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Tounkara Tounkara Mamadou, la sanzione di mesi 10 (dieci) di squalifica.
