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Caso scommesse: cosa dice il Codice di Giustizia Sportiva

Caso scommesse: cosa dice il Codice di Giustizia SportivaTUTTO mercato WEB
venerdì 11 aprile 2025, 17:36Serie A
di Ivan Cardia

Le scommesse tornano a incombere sul calcio italiano. È di oggi la notizia, anticipata dal Corriere della Sera, che dodici calciatori sono indagati dalla Procura di Milano perché, secondo i pm, avrebbero scommesso su siti clandestini. Tornano i nomi di Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, che per questi fatti sono stati già giudicati a livello sportivo: una riapertura del processo sarebbe possibile solo se emergessero fatti nuovi, e al momento sembrerebbe di no. Anche gli altri calciatori coinvolti - qui tutti i nomi - potrebbero non rischiare molto a livello di giustizia sportiva, anche se la Procura Figc ha già richiesto i fascicoli come atto dovuto, se fosse confermato che il giro di scommesse non riguardasse il calcio ma altre discipline o il poker online. Discorso ovviamente diverso a livello penale, per quanto le sanzioni per le scommesse su siti illeciti siano minime.

Cosa dice la giustizia sportiva. La norma di riferimento è prevista nell’art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva, rubricato “Divieto di scommesse e obbligo di denuncia”, e che recita così: “Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA. 2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso i soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA. Agli stessi è fatto, altresì, divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso soggetti autorizzati a riceverle relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre”.

Solo riferimento al calcio, ma l’obbligo di denuncia… Alla giustizia sportiva, in sostanza, interessa solo che non si scommetta sul calcio: il resto rileva solo penalmente. E il nuovo materiale emerso oggi non sembra indicare che gli indagati scommettessero sul calcio. Lo stesso art. 24, però, disciplina all’ultimo comma anche l’ipotesi di chi sapesse che altri calciatori scommettessero sul pallone, come è acclarato che almeno Fagioli e Tonali avessero fatto: dalle 39 pagine non emerge nulla che possa dimostrarlo, e per esempio Zaniolo e Florenzi, ascoltati ai tempi, negarono di saperne qualcosa. Se per qualcuno degli indagati “nuovi” emergesse questa consapevolezza - tutta da dimostrare - il quadro potrebbe anche cambiare.

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