L'allenatore stese l'attaccante lanciato a rete, arriva la vittoria a tavolino per il Pontassieve
Nelle scorse settimane era diventato virale sui social quanto accaduto durante il match fra Pontassieve-Subbiano, gara valida per il Girone C di promozione, con il tecnico della formazione ospite che era entrato in campo per stendere l'attaccante del Pontassieve lanciato a rete. Inizialmente era arrivata solo la squalifica per un mese per mister Guidotti, adesso è arrivata la decisione della Lega Nazionale Dilettanti che ha decretato la vittoria a tavolino della squadra di casa per 3-0. Il giudice sportivo, si legge nella decisione pubblicato nelle scorse ore, "delibera di comminare alla società Marino Mercato Subbiano la sanzione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-3", accogliendo il ricorso del Pontassieve.
"Inequivocabile l’intervento volontario dell’allenatore ed eterodiretto a fermare la corsa del giocatore avversario, si deve ritenere che lo stesso allenatore abbia voluto sostituirsi e/o aggiungersi ai propri calciatori per preservare gli stessi da possibili conseguenze disciplinari e in ogni caso preservare il risultato in quel momento di pareggio. Con tale condotta si è alterato il naturale equilibrio in campo tra i soli competitori ammessi assumendo su di sé le conseguenze disciplinari dell’intervento compiuto, tanto che difatti è stato immediatamente e correttamente espulso dal campo dal direttore di gara, dando luogo ad una grave violazione dei principi fondamentali del gioco del calcio".
E ancora, si conclude: "Orbene, nel comportamento volontario tenuto dall’Allenatore in quelle circostanze e col risultato ancora in equilibrio, si ravvede quel tentativo, poi concretizzato, di alterare il regolare svolgimento della gara fuori dai canoni regolamentari e della lealtà sportiva. È doveroso, pertanto, intervenire adeguatamente per reprimere e prevenire tali situazioni anche riguardo ai loro effetti sulla regolarità della gara e non soltanto riguardo al comportamento disciplinarmente scorretto del tesserato, con gli ulteriori strumenti sanzionatori ed i rimedi previsti dal codice di Giustizia sportiva".