Lucarelli fa la storia: primo tecnico in Italia ad allenare due club diversi nello stesso anno
Cristiano Lucarelli entra nella storia del calcio italiano. Il tecnico livornese infatti sarà il primo, almeno nel nuovo millennio, ad allenare due club nella stessa stagione sportiva in Italia. Dopo aver iniziato la stagione di Serie B sulla panchina della Ternana, che lo ha esonerato lo scorso sei novembre Lucarelli ha infatti sfruttato il cambio di regolamento varato in estate e trovato l’accordo con il Catania in Serie C legandosi al club etneo fino al 2026.
Rischio Vecchi - Un record che era stato messo in pericolo da Stefano Vecchi, esonerato dalla Feralpisalò e molto vicino al Brescia nell’immediato dopo Gastaldello, che avrebbe addirittura potuto allenare due club dello stesso campionato nella medesima stagione sportiva.
Il Regolamento - Fino alla scorsa stagione l’articolo 38 delle Noif vietava il cambio di panchina nello stesso anno: “Nel corso della stessa stagione i tecnici, salvo il disposto di cui all’art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, - si leggeva - nonché quanto disciplinato negli Accordi Collettivi fra l’Associazione di categoria e le Leghe e/o la Figc non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società”. Ora questo punto è stato modificato permettendo a chi è stato esonerato prima del 20 dicembre di poter ripartire da un altro club senza dover attendere la stagione successiva:
"È facoltà della società esonerare l’Allenatore dal rendere la prestazione oggetto del Contratto.
All’Allenatore spettano tutti gli Emolumenti contrattualmente pattuiti nonché, limitatamente alla sola stagione sportiva in cui è avvenuto l’esonero e in misura proporzionale rispetto al periodo contrattuale in cui il rapporto ha avuto esecuzione, i Premi pattuiti, salvo diverso accordo tra le parti.
Nel caso in cui l’Allenatore sia esonerato dalla Società prima del 20 dicembre, egli avrà il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto ed a percepire gli Emolumenti pattuiti fino alla data di efficacia del recesso. In tal caso, in deroga all’ari. 40 Regolamento del Settore Tecnico e all’ari. 38 NOIF, l’Allenatore avrà altresì la facoltà di tesserarsi e svolgere attività per altra Società.
Tale diritto viene esercitato mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. o mezzo equipoilente alla società con copia per conoscenza al Settore Tecnico ed alla Lega Pro. Il recesso dal Contratto e la conseguente caducazione del tesseramento, ove intercorso, avranno efficacia dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Lega Pro.
Nel caso l’esonero venga comunicato dopo il 20 dicembre, l’allenatore avrà il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto sino al termine della stagione in corso, fermo divieto di cui all’art.40 del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 38 NOIF”.