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Amichevole non autorizzata fra Torres e Triestina: multati i due presidenti e le società

Amichevole non autorizzata fra Torres e Triestina: multati i due presidenti e le societàTUTTO mercato WEB
lunedì 17 febbraio 2025, 21:49Serie C
di Tommaso Maschio

La Procura Federale ha multato il presidente della Triestina Ben Rosenzweig e quello della Torres Stefano Udassi, oltre che le rispettive società e altri due dirigenti dei club per aver organizzato una partita amichevole lo scorso 28 luglio senza chiedere l'autorizzazione preventiva alla Lega Pro. Questo il comunicato completo pubblicato dalla FIGC sui propri canali:

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 282 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Benjamin Lee ROSENZWEIG, Antonino MINUTOLI, Stefano UDASSI, Rita MARRAS e delle società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 e TORRES S.r.l. avente ad oggetto la seguente condotta:

Benjamin Lee ROSENZWEIG, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 Srl, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla violazione dell’art. 2 della Circolare n. 1 del 1° luglio 2024 della Lega Italiana Calcio Professionistico, per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di chiedere alla Lega Pro l’autorizzazione preventiva all’organizzazione e disputa della gara amichevole tra la U.S. Triestina Calcio 1918 e la Torres in data 28 luglio 2024 presso il campo sportivo di Ravascletto (UD), nonché la designazione dell’arbitro e degli assistenti;

Antonino MINUTOLI, all’epoca dei fatti segretario della società U.S. Triestina Calcio 1918 Srl, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla violazione dell’art. 2 della Circolare n. 1 del 1° luglio 2024 della Lega Italiana Calcio Professionistico, per aver omesso, pur avendone la responsabilità in qualità di segretario della società, di chiedere alla Lega Pro l’autorizzazione preventiva all’organizzazione e disputa della gara amichevole tra la U.S. Triestina Calcio 1918 e la Torres in data 28 luglio 2024 presso il campo sportivo di Ravascletto (UD), nonché la designazione dell’arbitro e degli assistenti;

Stefano UDASSI, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società Torres Srl, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla violazione dell’art. 2 della Circolare n. 1 del 1° luglio 2024 della Lega Italiana Calcio Professionistico per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di chiedere alla Lega Pro l’autorizzazione preventiva all’organizzazione e disputa della gara amichevole tra la U.S. Triestina Calcio 1918 e la Torres in data 28 luglio 2024 presso il campo sportivo di Ravascletto (UD), nonché la designazione dell’arbitro e degli assistenti;

Rita MARRAS, all’epoca dei fatti segretaria della società Torres Srl, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla violazione dell’art. 2 della Circolare n. 1 del 1° luglio 2024 della Lega Italiana Calcio Professionistico, per aver omesso, pur avendone la responsabilità in qualità di segretaria della società, di chiedere alla Lega Pro l’autorizzazione preventiva all’organizzazione e disputa della gara amichevole tra la U.S. Triestina Calcio 1918 e la Torres in data 28 luglio 2024 presso il campo sportivo di Ravascletto (UD), nonché la designazione dell’arbitro e degli assistenti;

U.S. TRIESTINA CALCIO 1918, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dal sig. Benjamin Lee Rosenzweig e dal sig. Antonino Minutoli, così come riportati nei relativi capi di incolpazione; TORRES S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dal sig. Stefano Udassi e dalla sig.ra Rita Marras, così come riportati nei relativi capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
– Sig. Benjamin Lee ROSENZWEIG,
– Sig. Antonino MINUTOLI,
– Sig. Stefano UDASSI,
-Sig. Rita MARRAS,
– Società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Sebastiano STELLA,
– Società TORRES S.r.l., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Stefano UDASSI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
– di € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Benjamin Lee ROSENZWEIG,
– di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonino MINUTOLI,
– di € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Stefano UDASSI,
– di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Rita MARRAS,
– di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918,
– di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società TORRES S.r.l.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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