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Cori razzisti nei confronti di Dorval e Akinsanmiro. Multe 'pesanti' a Reggiana e Brescia

Cori razzisti nei confronti di Dorval e Akinsanmiro. Multe 'pesanti' a Reggiana e BresciaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 15:19Serie B
di Tommaso Maschio

I cori di stampo razziale nei confronti di Medhi Dorval del Bari e  Ebenezer Akinsanmiro della Sampdoria costano caro, rispettivamente, a Reggiana e Brescia che sono state punite con una pesante multa dal Giudice Sportivo di Serie B che però non ha provveduto alla chiusura delle curve delle rispettive squadre. Di seguito il comunicato completo pubblicato sul sito della Lega B:

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Brescia, Carrarese, Cesena, Cosenza, Pisa, Reggiana e Salernitana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 22° del primo tempo, a causa di un coro discriminatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, costretto l’Arbitro a sospendere la gara per circa un minuto; come da protocollo, veniva effettuato l'annuncio del comunicato contro la discriminazione; i sostenitori del predetto coro erano quantificati dai collaboratori della Procura federale per l'8% dei tifosi presenti nel settore.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. REGGIANA per avere una decina di propri sostenitori, al 39° del primo tempo, a causa di espressioni discriminatorie rivolte ad un calciatore della squadra avversaria, costretto l’Arbitro a sospendere la gara per alcuni minuti; per avere inoltre un suo sostenitore, al 27° del primo tempo, lanciato una scarpa sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 45° del secondo tempo, lanciato un petardo e un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. COSENZA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio secondo tempo di circa due minuti.

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