SPAL, inibizione di 20 giorni per Di Taranto. Multe a Tacopina, Follano e al club
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Inibizione di 20 giorni per il direttore generale Di Taranto e multe per il proprietario Tacopina, il socio Follano e la SPAL. Questo è quanto comunicato dalla Procura Federale con una nota pubblicata sul sito della FIGC che riportiamo di seguito:
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 314 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Joseph TACOPINA, Marcello FOLLANO, Corrado DI TARANTO e della società SPAL S.r.l., avente
ad oggetto la seguente condotta:
Joseph TACOPINA, n.q. di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Società S.P.A.L. S.r.l., dal 18/03/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di vigilare nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della S.P.A.L. S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni da: a) Follano Marcello in qualità di legale rappresentante della Tacollano Holdings LLC, l’atto costitutivo della predetta Tacollano Holdings LLC, acquirente con rogito notarile del 14 dicembre 2023 della quota del 99,17% del capitale sociale, pur senza la previa attivazione della procedura di soccorso istruttorio, pervenuto in data 19 gennaio 2024, completo di traduzione; b) Follano Marcello, nella qualità di legale rappresentante della Società Tacollano Holdings LLC, socia della S.P.A.L. S.r.l. con il 99,17% del capitale sociale e Presidente e socio unico della S.P.A.L. Capital LLC, titolare del 66,70% della Tacollano Holdings LLC, il proprio certificato del casellario giudiziale; c) Follano Marcello, nella qualità di legale rappresentante della Società Tacollano Holdings LLC socia della S.P.A.L. S.r.l. con il 99,17% del capitale sociale e Presidente e socio unico della S.P.A.L. Capital LLC, titolare del 66,70% della Tacollano Holdings LLC, le attestazioni concernenti la solidità finanziaria della Tacollano Holdings LLC; n.q. di Presidente del Consiglio di amministrazione della società Tacopina Italian Football Srl, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma, delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato la visura della predetta società Tacopina Italian Football Srl tardivamente in data 09 gennaio 2024 ma precedente all’incardinazione del soccorso istruttorio;
n.q. di legale rappresentante della Tacollano Holdings LLC, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato tardivamente ma precedente all’incardinazione del soccorso istruttorio, l’atto costitutivo della predetta Tacollano Holdings LLC, acquirente con rogito notarile del 14 dicembre 2023 della quota del 99,17% del capitale sociale, pur senza la previa attivazione della procedura di soccorso istruttorio, pervenuto in data 19 gennaio 2024, completo di traduzione;
n.q. di legale rappresentante della Società Tacollano Holdings LLC, socia della S.P.A.L. S.r.l. con il 99,17% del capitale sociale, titolare del 33,30% della Tacollano Holdings LLC, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato tardivamente, e comunque entro il termine aggiuntivo concesso in data 26 gennaio 2024, le attestazioni concernenti i requisiti di solidità finanziaria della Tacollano Holdings LLC;
n.q. di legale rappresentante della Società Tacollano Holdings LLC, socia della S.P.A.L. S.r.l. con il 99,17% del capitale sociale, titolare del 33,30% della Tacollano Holdings LLC, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato tardivamente, e comunque entro il termine aggiuntivo concesso in data 26 gennaio 2024, le proprie attestazioni concernenti i requisiti della di solidità finanziaria;
n.q. di legale rappresentante della Società Tacollano Holdings LLC, socia della S.P.A.L. S.r.l. con il 99,17% del capitale sociale, titolare del 33,30% della Tacollano Holdings LLC, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato tardivamente, anche rispetto al termine aggiuntivo concesso in data 26 gennaio 2024, il certificato del casellario giudiziale;
Marcello FOLLANO, n.q. di legale rappresentante della Tacollano Holdings LLC, violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato tardivamente ma precedente all’incardinazione del soccorso istruttorio, l’atto costitutivo della predetta Tacollano Holdings LLC, acquirente con rogito notarile del 14 dicembre 2023 della quota del 99,17% del capitale sociale, pur senza la previa attivazione della procedura di soccorso istruttorio, pervenuto in data 19 gennaio 2024, completo di traduzione; n.q. di legale rappresentante della Società Tacollano Holdings LLC socia della S.P.A.L. S.r.l. con il 99,17% del capitale sociale e Presidente e socio unico della S.P.A.L. Capital LLC, titolare del 66,70% della Tacollano Holdings LLC, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato tardivamente, e comunque entro il termine aggiuntivo concesso in data 26 gennaio 2024, il proprio certificato del casellario giudiziale; n.q. di legale rappresentante della Società Tacollano Holdings LLC socia della S.P.A.L. S.r.l. con il 99,17% del capitale sociale e Presidente e socio unico della S.P.A.L. Capital LLC, titolare del 66,70% della Tacollano Holdings LLC, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato tardivamente, e comunque entro il termine aggiuntivo concesso in data 26 gennaio 2024, le attestazioni concernenti i requisiti di solidità finanziaria della Tacollano Holdings LLC;
Corrado DI TARANTO, n.q. di Procuratore speciale della Società S.P.A.L. S.r.l., dal 27/07/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di vigilare nella sua qualità di Procuratore speciale della S.P.A.L. S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni da: a) Follano Marcello in qualità di legale rappresentante della Tacollano Holdings LLC, l’atto costitutivo della predetta Tacollano Holdings LLC, acquirente con rogito notarile del 14 dicembre 2023 della quota del 99,17% del capitale sociale, pur senza la previa attivazione della procedura di soccorso istruttorio, pervenuta in data 19 gennaio 2024, completa di traduzione; b) Follano Marcello, nella qualità di legale rappresentante della Società Tacollano Holdings LLC, socia della S.P.A.L. S.r.l. con il 99,17% del capitale sociale e Presidente e socio unico della S.P.A.L. Capital LLC, titolare del 66,70% della Tacollano Holdings LLC, il proprio certificato del casellario giudiziale; c) Follano Marcello, nella qualità di legale rappresentante della Società Tacollano Holdings LLC socia della S.P.A.L. S.r.l. con il 99,17% del capitale sociale e Presidente e socio unico della S.P.A.L. Capital LLC, titolare del 66,70% della Tacollano Holdings LLC, le attestazioni concernenti la solidità finanziaria della Tacollano Holdings LLC; d) Tacopina Joseph, in qualità di legale rappresentante della Tacollano Holdings LLC, l’atto costitutivo della predetta Tacollano Holdings LLC, acquirente con rogito notarile del 14 dicembre 2023 della quota del 99,17% del capitale sociale, pur senza la previa attivazione della procedura di soccorso istruttorio, pervenuta in data 19 gennaio 2024, completa di traduzione; e) Tacopina Joseph, nella qualità di legale rappresentante della Società Tacollano Holdings LLC, socia della S.P.A.L. S.r.l. con il 99,17% del capitale sociale e Presidente, titolare del 33,30% della Tacollano Holdings LLC, il proprio certificato del casellario giudiziale; f) Tacopina Joseph, nella qualità di legale rappresentante della Società Tacollano Holdings LLC socia della S.P.A.L. S.r.l. con il 99,17% del capitale sociale e Presidente, titolare del 33,30% della Tacollano Holdings LLC, le attestazioni concernenti la solidità finanziaria della Tacollano Holdings LLC; g) Tacopina Joseph, n.q. di Presidente del Consiglio di amministrazione della società Tacopina Italian Football Srl, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato la visura della predetta società Tacopina Italian Football Srl tardivamente in data 09 gennaio 2024 ma precedente all’incardinazione del soccorso istruttorio; h) TACOPINA Joseph, nella qualità di legale rappresentante della Società Tacollano Holdings LLC, socia della S.P.A.L. S.r.l. con il 99,17% del capitale sociale, titolare del 33,30% della Tacollano Holdings LLC, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato tardivamente, anche rispetto al termine aggiuntivo concesso in data 26 gennaio 2024, il certificato del casellario giudiziale;
SPAL S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Joseph TACOPINA,
Sig. Marcello FOLLANO,
Sig. Corrado DI TARANTO,
Società SPAL S.r.l., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Joseph TACOPINA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo
raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Joseph TACOPINA,
di € 1.500,00 (milleceinquecento/00) di ammenda per il Sig. Marcello FOLLANO,
di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Corrado DI TARANTO,
di € 2.500,00 (duemilacenquecento/00) di ammenda per la società SPAL S.r.l.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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