Non c'è mai fine al peggio. Lecco multato e squalifica per Bonazzoli, Malgrati e Di Nunno
Giusto per chiudere la stagione sulla stessa falsariga di com'era iniziata e proseguita, ovvero con problemi da ogni dove, il Lecco e due suoi tesserati sono stati sanzionati dalla FIGC. La Giustizia Sportiva ha infatti squalificato per un mese Emiliano Bonazzoli, per due Andrea Malgrati e per quattro Cristian Paolo Di Nunno per aver permesso a Malgrati di gestire la prima squadra pur non avento il patentito per farla, con Bonazzoli che è figurati come mero prestanome.
Questo il testo integrale del dispositivo:
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 564 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Emiliano BONAZZOLI, Andrea MALGRATI, Cristian Paolo DI NUNNO e della società CALCIO LECCO 1912 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:
EMILIANO BONAZZOLI, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Calcio Lecco 1912 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 39, comma 1 lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2023-2024, dal mese di ottobre 2023 al 12 febbraio 2024, data di esonero dall’incarico di allenatore, omesso di assumere l’effettiva responsabilità della conduzione della prima squadra iscritta al campionato nazionale di serie B della società Calcio Lecco 1912 S.r.l. declinandone la titolarità in favore del sig. Andrea Malgrati, tesserato in qualità di allenatore in seconda, pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di cui all’art. 39, comma 1, lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico essendo il predetto in possesso dell’abilitazione UEFA B;
ANDREA MALGRATI, all’epoca dei fatti allenatore in seconda tesserato per la società Calcio Lecco 1912 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 39, comma 1, lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2023-2024, dal 9 ottobre 2023 al 12 febbraio 2024, data di esonero all’incarico di allenatore in seconda, svolto la funzione di allenatore effettivo della prima squadra iscritta al campionato nazionale di serie B della società Calcio Lecco 1912 S.r.l. pur essendo sprovvisto della qualifica di cui all’art. 39, comma 1, lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico essendo il predetto in possesso dell’abilitazione UEFA B;
CRISTIAN PAOLO DI NUNNO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Calcio Lecco 1912 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1 lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Calcio Lecco 1912 S.r.l., nel corso della stagione sportiva 2023- 2024, dal 9 ottobre 2023 al 12 febbraio 2024, consentito e comunque non impedito al sig. Andrea Malgrati, tesserato quale allenatore in seconda, di svolgere la funzione di allenatore effettivo della prima squadra iscritta al campionato nazionale di serie B della società Calcio Lecco 1912 S.r.l. pur essendo sprovvisto della qualifica di cui all’art. 39, comma 1, lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico essendo il predetto in possesso dell’abilitazione UEFA B; ed altresì per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Calcio Lecco 1912 S.r.l., nel corso della stagione sportiva 2023-2024, dal 9 ottobre 2023 al 12 febbraio 2024, consentito e comunque non impedito al sig. Emiliano Bonazzoli, tesserato quale allenatore effettivo, di omettere di assumere l’effettiva responsabilità della conduzione della prima squadra iscritta al campionato nazionale di serie B della società Calcio Lecco 1912 S.r.l. declinandone la titolarità in favore del sig. Andrea Malgrati, tesserato in qualità di allenatore in seconda, pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di cui all’art. 39, comma 1, lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico essendo il predetto in possesso dell’abilitazione UEFA B;
CALCIO LECCO 1912 SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Cristian Paolo Di Nunno, presidente, Andrea Malgrati e Emiliano Bonazzoli, tecnici;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Emiliano BONAZZOLI, Andrea MALGRATI e Cristian Paolo DI NUNNO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CALCIO LECCO 1912 SRL;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica ed € 9.000,00 (novemila/00) di ammenda per il Sig. Emiliano BONAZZOLI, di 2 (due) mesi e 10 (dieci) giorni di squalifica ed € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Andrea MALGRATI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Cristian Paolo DI NUNNO, e di €
600,00 (seicento/00) di ammenda per la società CALCIO LECCO 1912 SRL.