Promessi provini a minorenni: cosa c'è da sapere? La risposta nella rubrica SOS Genitori
Nuovo appuntamento con la rubrica di TMW, 'SOS Genitori', curata dall'Agente Sportivo Jean-Christophe Cataliotti per rispondere ai tanti quesiti che spesso pongono i genitori alle società di calcio, ma senza ricevere risposte chiare ed esaustive.
I genitori di un calciatore minorenne sono stati contattati da un agente FIFA che ha prontamente promesso per il ragazzo provini in vari club professionistici. Il ragazzo milita in una squadra dilettantistica e vorrebbe fare un salto di qualità. I genitori ci hanno scritto chiedendo se dovranno sottoscrivere o meno accordi e/o sborsare denaro a questo agente così pieno di buoni propositi.
Non dovranno sottoscrivere né accordi né tantomeno elargire denaro. Ciò in quanto, per l'assistenza ai calciatori minorenni, un agente non può pretendere nessun compenso.
Nel caso di specie, i genitori del ragazzo non potranno neppure sottoscrivere mandati anche se il ragazzo avesse già compiuto 16 anni (età minima per firmare una "procura") in quanto - in base agli elementi a disposizione emersi nella mail - l'agente si sarebbe qualificato come agente FIFA e non come agente sportivo iscritto al registro CONI e quello FIGC.
Gli agenti FIFA in Italia non possono rappresentare gli interessi di un calciatore, dato che l'attività dell'agente sportivo è regolamentata da una legge dello Stato che, ad oggi, non ha recepito il regolamento FIFA.
Per evitare di incorrere in antipatici equivoci (far assistere il proprio figlio da chi non è agente iscritto al Coni e alla FIGC), sarebbe buona norma controllare sul sito della FIGC i nominativi degli iscritti.
È molto facile; basta aprire un motore di ricerca e digitare: "Registro Agenti FIGC".
In conclusione, un provino potrà essere anche ottenuto, ma in un futuro prossimo i nodi "verranno al pettine": al finto procuratore sarà vietato assistere contrattualmente il calciatore con possibili ripercussioni anche per il calciatore stesso.
E magari il finto procuratore dovrebbe anche preoccuparsi di non essere denunciato per esercizio abusivo della professione. Chi, infatti, esercita l'attività di agente sportivo senza essere abilitato (ripetiamo da CONI e FIGC) incorre nel reato di cui all'art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione), rischiando di essere condannato a una pena che va da uno a tre anni di reclusione. Ricordiamo, per chiudere, che il codice penale punisce chiunque abusivamente eserciti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
Per consigli, domande, spiegazioni scrivete a avvcataliotti@libero.it all'attenzione di Jean Christophe Cataliotti, Agente Sportivo e Direttore della Scuola del Calcio (per info clicca qui https://cataliottifootballschool.it/).