Serie C, multati 11 club: ammenda di 4.000 euro per il Sestri Levante
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Dopo la 26ª giornata di Serie C, il Giudice Sportivo ha multato 11 club: pesante la senzione per il Sestri Levante, punito con un ammenda da 4.000 euro:
AMMENDA € 4.000,00 SESTRI LEVANTE
A) per l’indebita presenza nella zona antistante gli spogliatoi, al termine della gara, di 4/5 soggetti non identificati ma riconducibili alla società, i quali si avvicinavano all’Arbitro e, mentre percorreva tutto il tragitto che conduce agli spogliatoi, proferivano parole irriguardose e ingiuriose nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato;
B) per avere, uno dei predetti sostenitori, lanciato in direzione dell’Assistente Arbitrale n. 2 un accendino che cadeva a circa un metro di distanza dallo stesso, senza conseguenze;
C) per indebita presenza nei pressi degli spogliatoi, al termine della gara, di una persona non identificata ma riconducibile alla società, il quale proferiva parole irriguardose nei confronti della Quaterna Arbitrale e in particolare parole offensive nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1;
D) per avere, due persone che indossavano accessori con emblemi della società
SESTRI LEVANTE avvicinato e toccato il IV Ufficiale e proferito nei confronti della Quaterna Arbitrale parole irriguardose e ingiuriose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 1, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. IV Ufficiale). Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di Sua competenza in ordine alla identificazione dei soggetti autori delle condotte di cui sopra e per l’eventuale seguito ai sensi dell’art. 118 C.G.S.
AMMENDA € 3.000,00
FOGGIA
A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (80% circa), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 43° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato avversario; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1. al 1° minuto del primo tempo, al 31°, al 48° e al 52° minuto del secondo tempo, quattro petardi di elevata intensità, sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. al 37° minuto del primo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. al 37° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; 4. al 46° minuto del primo tempo, un accendino sul terreno di gioco, senza conseguenze; 5. al 14° minuto del secondo tempo, due lattine vuote, un accendino e una bottiglietta d’acqua semivuota sul terreno di gioco, senza conseguenze; 6. al 64° minuto della gara, una bottiglietta d’acqua semivuota, sul terreno di gioco, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud: 1. al 6° e all’8° minuto del secondo tempo, puntato ripetutamente un raggio laser luminoso di colore verde in direzione dei giocatori avversari e in particolare del portiere e della Quaterna Arbitrale; 2. al 14° minuto del secondo tempo, puntato nuovamente e ripetutamente un raggio laser luminoso in direzione dei giocatori avversari e della Quaterna Arbitrale, costringendo l’Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti al fine di consentire allo speaker di poter effettuare l’annuncio rivolto ai tifosi di interrompere l’uso del predetto laser; annuncio effettuato precedentemente per altre tre volte. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla sospensione della gara e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
TARANTO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. lanciato, al 9°, al 10°, al 14°, al 21° e al 42° minuto del primo tempo quindici petardi di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. lanciato, al 13° e al 14° minuto del primo tempo e durante l’intervallo, tre petardi di elevata intensità sul terreno di gioco, che danneggiavano quattro mattoncini di due pannelli LED; 3. lanciato, durante l’intervallo, quattro petardi di elevata intensità nei pressi della porta d’ingresso dello spogliatoio riservato alla squadra del Taranto, così determinando un ritardo di 17 minuti nella ripresa del secondo tempo in quanto i predetti lanci impedivano l’uscita dagli spogliatoi dei tesserati e della Quaterna Arbitrale; 4. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati;
B) per avere, i suoi sostenitori (60%), posizionati nel Settore Curva, intonato: 1. al 62° e al 68° minuto della gara un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte in entrambe le circostanze; 111/399 2. all’88° e al 90° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, (ivi compresa la pericolosità dei lanci effettuati e il ritardo nella ripresa del secondo tempo di gioco), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al danneggiamento dei pannelli LED, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 1.500,00
CROTONE per avere, circa la metà dei suoi sostenitori (50%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, all’8° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi avversari di altra squadra, ripetuto per tre volte, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare riprovevolezza della condotta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 27° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze. Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.). RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 58° minuto della gara, un bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 28° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. 111/400 Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 20° minuto del primo tempo e al 15° minuto del secondo tempo, due petardi nel proprio Settore senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
NOVARA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa 30), posizionati nel Settore Tribuna Centrale, durante la gara e al termine della stessa, intonato cori offensivi nei confronti dei tesserati avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
TRIESTINA
A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 50%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 1° minuto del primo tempo, e al 46° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per tre volte;
B) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 30%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 2°, al 16° e al 18° minuto del primo tempo e al 47° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per una volta (al 2° minuto del primo tempo e al 47° minuto del secondo tempo) e per due volte (al 16° e al e 18° minuto del primo tempo). Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., integrazione r. proc. fed).
AMMENDA € 100,00
BENEVENTO per avere i propri sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Est, al 35° minuto del primo tempo, esposto uno striscione non autorizzato per circa un minuto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
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