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Coppa Italia Serie C, il Giudice Sportivo: stangata per Pellegrino. In 4 fermati per un turno

Coppa Italia Serie C, il Giudice Sportivo: stangata per Pellegrino. In 4 fermati per un turnoTUTTO mercato WEB
lunedì 12 agosto 2024, 20:19Serie C
di Tommaso Maschio

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali delle sfide di Coppa Italia Serie C, ha fermato per un turno i giocatori Roberto Pierno del Campobasso, Thomas Sandon del Vicenza, Jacopo Gelli del Trapani e Gian Marco Neri della Vis Pesaro.

Mano pesante invece nei confronti di Alessandro Pellegrino del Pineto fermato per tre giornate “per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con un pugno al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale)”. Fermato per un turno anche Sergio Porrini, vice allenatore dell’Ascoli.

Per quanto riguarda invece le società ecco l’elenco delle multe:

AMMENDA € 800,00
LATINA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 21°, 22°, 24° e 25° minuto del primo tempo, quattro fumogeni e al 9°, 15° e 17° minuto del secondo tempo, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00
CAMPOBASSO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti 6/16 violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel Settore Ospiti integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere divelto due seggiolini posizionati nel Settore Ospiti loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati all’interno del proprio Settore, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, tra il primo e secondo tempo e al 10° minuto del secondo tempo, due bicchieri di plastica semipieni di liquido nel recinto di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 100,00
TRIESTINA
per avere alcuni dei suoi sostenitori (80%) presenti nella Curva Furlan intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 17° e al 67° minuto della gara per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

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