Presunti insulti razziali nei confronti di Darboe. Il Giudice Sportivo non sanziona Falcinelli
"Il Giudice sportivo non ha applicato alcuna sanzione nei confronti di Diego Falcinelli dello Spezia, non avendo raggiunto 'il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata' dal giocatore dello Spezia nei confronti del centrocampista del Frosinone Ebrima Darboe". Con questa nota la Lega B comunica che l'attaccante non sarà sanzionato dopo le accuse mosse dal centrocampista in forza al club ciociaro. Di seguito il comunicato completo:
Il Giudice Sportivo,
vista la decisione interlocutoria di cui al C.U. n. 21 del 26 agosto 2024, con cui, letti gli atti della gara, è stato chiesto un supplemento di indagine, a cura della Procura federale, in ordine a quanto riportato nel referto stesso circa un’eventuale espressione di discriminazione razziale che sarebbe stata proferita dal calciatore della Soc. Spezia Diego Falcinelli nei confronti del calciatore della Soc. Frosinone, Ebrima Darboe;
vista la documentazione pervenuta dalla Procura Federale, in particolare il referto arbitrale e i verbali di audizione dei diretti interessati;
ritenuto di dover premettere che l’odierno procedimento si è incardinato presso il Giudice sportivo nazionale a norma degli artt. 65, 66 e 68 CGS, sulla base dunque delle risultanze dei documenti ufficiali e in particolare di quanto riportato nel referto della Procura Federale circa gli accadimenti avvenuti in campo al minuto 43° del primo tempo di gara; considerato che la sequenza dei fatti in campo, ricostruita in base ai documenti ufficiali, non consente di ritenere con ragionevole certezza che il calciatore Falcinelli abbia realmente proferito l’espressione offensiva segnalata dal calciatore Darboe;
ritenuto, che non è stato rinvenuto alcun riscontro probatorio esterno, sia audio, che video e finanche testimoniale a quanto segnalato dal calciatore Darboe;
rilevato, altresì, che la condotta discriminatoria, ove accertata nella sua intrinseca gravità e intollerabilità, per di più quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve si essere sanzionata con la massima severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, ma occorre tuttavia, e a fortiori, che l’irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza (cfr. per tutte Corte federale d’appello, SS.UU., 11 maggio 2021, n. 105);
rilevato che nella fattispecie la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova di un minimo alterco verbale intercorso tra i due calciatori, ma rimanendone il contenuto riferitamente discriminatorio confinato alle mere dichiarazioni del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale; ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata
P.Q.M.
non applica le sanzioni previste dall’art. 28 CGS nei confronti del calciatore Diego FALCINELLI (Soc. Spezia).