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Dani Alves in libertà provvisoria su cauzione, le ragioni della decisione del Tribunale

Dani Alves in libertà provvisoria su cauzione, le ragioni della decisione del TribunaleTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone
mercoledì 20 marzo 2024, 13:56Calcio estero
di Michele Pavese

La sezione 21 del Tribunale di Barcellona ha deciso, a maggioranza e con voto privato, dopo l'udienza di martedì scorso di acconsentire alla scarcerazione provvisoria di Dani Alves attraverso una cauzione di un milione di euro. È stato disposto anche il ritiro dei suoi due passaporti (brasiliano e spagnolo); in questo modo, dopo la verifica del pagamento, l'ex terzino potrebbe tornare in libertà.

Il giudice ha posto come condizioni il divieto di uscire dal territorio nazionale e, inoltre, l'obbligo di comparire davanti al Tribunale provinciale con cadenza settimanale e ogni qualvolta sarà richiesto dalle medesime autorità giudiziarie. Al calciatore è inoltre vietato avvicinarsi alla denunciante ad una distanza inferiore a 1.000 metri dalla sua abitazione, dal luogo di lavoro e da qualsiasi altro luogo da lei frequentato. Non potrà comunicare con lei finché non verrà emessa una sentenza definitiva.

La Corte chiarisce che "è opportuno ricordare che la funzione dell'istituto penitenziario provinciale non può in ogni caso essere quella di anticipare gli effetti di un'ipotetica pena che potrebbe essere inflitta all'imputato" e che non deve essere quella di "acquisire prove o dichiarazioni”, sostenendo che, se queste fossero le finalità, la privazione della libertà eccederebbe i limiti fissati dalla stessa Costituzione. Con questa spiegazione, ritenendo che ogni scenario meriti una propria valutazione, la Corte ha posto le basi per la liberazione condizionale del brasiliano.

Il rischio di fuga
Uno dei motivi che è stato parte fondamentale del dibattito è il rischio di fuga; al riguardo, la Corte afferma di considerare due fattori: uno oggettivo, “costituito dalla gravità del reato e dalla conseguente sanzione, che giustifica la prima adozione della misura”, e un altro soggettivo , “che deve tenere conto del corso del tempo come attenuante del criterio precedente”. Questo secondo punto, precisato nell'ordinanza, impone, dopo un periodo di carcerazione preventiva, di valutare le circostanze personali e l'eventuale necessità di mantenere la misura.

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