Brescia-Cesena, il TAR respinge il ricorso contro le limitazioni ai tifosi romagnoli

Non sono arrivate buone notizie dal TAR della Regione Lombardia in merito alle limitazioni imposte ai tifosi del Cesena dal Prefetto di Brescia per la gara del 'Rigamonti' contro le Rondinelle di Rolando Maran nel pomeriggio di domani.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha, infatti, respinto il ricorso dei tifosi del Cesena contro tali limitazioni. “Le restrizioni stabilite - si legge nella motivazione - dal provvedimento prefettizio impugnato, ovvero l’accesso al solo settore ospiti dello stadio Rigamonti, e per i soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione della Società sportiva Cesena F.C., non sembrano sproporzionate e comunque tali da impedire senz’altro la partecipazione all’evento sportivo ai residenti nella provincia di Forlì-Cesena; che, quanto all’accesso al solo settore ospiti, negli incontri sportivi non è inconsueta la limitazione ad un determinato settore degli spettatori collegati ad una delle squadre, né qui è comprovata una netta sproporzione tra il numero dei tifosi cesenati intenzionati ad assistere all’incontro e la capienza del settore ospiti dello stadio bresciano.
Quanto alla sottoscrizione del programma di fidelizzazione della Società sportiva Cesena F.C., il ricorso non chiarisce sotto quale profilo tale richiesta sia irragionevole e sproporzionata, né ciò traspare con immediatezza dagli atti di causa, dovendosi peraltro rilevare che il suddetto programma si prefigge, almeno dichiaratamente, il meritevole obiettivo di escludere dalle manifestazioni sportive quanti non rispettino le norme di comportamento che i tifosi devono seguire, e tengano invece comportamenti offensivi, discriminatori o violenti anche fuori dallo stadio; che i danni prospettati nel ricorso, derivanti ai ricorrenti dalla mancata trasferta, potranno trovare adeguato ristoro nel seguito del giudizio, ove fosse accertata la fondatezza delle censure proposte avverso i provvedimenti impugnati; che, in conclusione, non sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, che giustificherebbero l’accoglimento dell’istanza proposta”.
