Giudice sportivo Serie A: 6 squalificati per un turno. Niente prova TV per Lautaro
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Il giudice sportivo di Lega Serie A ha reso note le decisioni all’esito delle gare della 25^ giornata di campionato di Serie A.
Nessun provvedimento sulla presunta bestemmia di Lautaro Martinez dopo Juventus-Inter, di cui non vi era traccia nel referto arbitrale. Non vi sarà nemmeno il ricorso alla prova Tv per l’attaccante e capitano argentino della formazione allenata da Simone Inzaghi, che a questo punto non è da considerarsi a rischio squalifica.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
LEONI Giovanni (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BRADARIC Domagoj (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
GOSENS Robin Everardus (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
IZZO Armando (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
MASINA Adam (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ROVELLA Nicolo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro becero nei confronti della squadra avversaria e per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco, alcune bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco, un petardo e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, numerosi bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. COMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del secondo tempo.
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