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Serie B, giudice sportivo: derby infausto. 15mila euro di multa al Cosenza e 12 al Catanzaro

Serie B, giudice sportivo: derby infausto. 15mila euro di multa al Cosenza e 12 al Catanzaro TUTTO mercato WEB
© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com
martedì 5 marzo 2024, 16:05Serie B
di Claudia Marrone

Archiviata la 28ª giornata del campionato di Serie B, sono state rese note le decisioni del giudice sportivo in merito, che non hanno solo visto squalifiche di 10 calciatori (LEGGI QUI), ma anche multe piuttosto salate soprattutto per le squadre del derby calabrese, Cosenza e Catanzaro (con il match vinto dalle aquile giallorosse), e per il Venezia.
Riportiamo di seguito nel dettaglio non solo l'ammontare dell'ammenda ma anche le motivazioni:

"Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni in un settore occupato dalla tifoseria avversaria, per avere inoltre lanciato, nel recinto di giuoco, numerosi petardi e quindici fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni in un settore occupato dalla tifoseria avversaria, per avere inoltre lanciato, nel recinto di giuoco alcuni petardi e quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato in un settore occupato dalla tifoseria avversaria un fumogeno; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un petardo e nel recinto tre petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".

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