Le motivazioni del TAR gelano la Reggina: "Il club avrebbe dovuto pagare entro il 20/6"
Il TAR del Lazio, Prima Sezione Ter, ha pubblicato le motivazioni relativamente al ricorso della Reggina che è stato respinto. Motivazioni che lasciano pochissime chance di ribaltare la decisione al Consiglio di Stato visto che viene bocciata tutta la linea difensiva di Saladini e del club. Il TAR infatti sottolinea come non ci sia alcun conflitto fra le norme di Stato e quelle dalla FIGC e che la Reggina avrebbe potuto rispettare entrambe rispettando le scadenze per l’iscrizione al campionato di Serie B. Il TAR infatti ribadisce che l’esclusione è stata determinata dal mancato pagamento di quanto dovuto entro il 20 giugno.
Ecco il dettaglio dei motivi per i quali la Sezione presieduta da Francesco Arzillo ha bocciato il club amaranto riportati da Strettoweb.com:
- Come già rilevato da questa Sezione (sent. n. 7045/2022), il Sistema delle Licenze Nazionali “si rivolge a destinatari già noti al momento della sua adozione, ovvero a tutti coloro e solo coloro che hanno partecipato al precedente campionato di serie B (ad eccezione di quelle società calcistiche che, in ragione della classifica finale del campionato, sono state retrocesse in serie C, a cui vanno aggiunte le squadre, del pari determinate ex ante, promosse in serie B dalla serie C o retrocesse in serie B dalla serie A). 4.3 Nel delineato quadro ricostruttivo, seguendo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2019, il Manuale delle licenze deve essere più propriamente qualificato come atto amministrativo “collettivo” o “plurimo” con effetti scindibili e differenziabili per ciascun singolo destinatario.”. Detto comunicato è stato emanato proprio al fine di disciplinare la posizione di quelle “società che hanno fatto ricorso o che ricorreranno agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza” e la Reggina, in data 19 dicembre 2022, aveva depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, “domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione su crediti tributari e previdenziali”, candidandosi a destinataria diretta ed immediata delle disposizioni contenute nel comunicato. Ferma l’immediata e diretta applicabilità del CU 169/A all’odierna ricorrente, la stessa non lo ha evidentemente impugnato in quanto lo ha ritenuto privo di effetti lesivi, effetti che il suddetto comunicato non poteva avere, in quanto diretto a consentire la partecipazione al campionato a società che ne sarebbero rimaste.
Inevitabilmente escluse sulla base delle regole generali (in particolare del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al precitato C.U. n. 66/A). All’atto dell’emanazione del CU n. 169/A la Reggina aveva infatti già ufficializzato la richiesta di usufruire dei benefici previsti dallo Stato per le imprese in crisi con domanda proposta al Tribunale Fallimentare in data 19 dicembre 2022, trovandosi esattamente nelle condizioni considerate dal comunicato, condizioni che evidentemente la società riteneva di poter soddisfare, come pure avrebbe potuto, essendo la sentenza di omologa intervenuta in data 12 giugno 2023, otto giorni prima della scadenza del termine del 20 giugno 2023, imposto dalle disposizioni della FIGC. Ne deriva la piena inammissibilità dell’impugnazione del C.U. nr. 169/A del 21 aprile 2023, per carenza di interesse, oltre che per tardività, in quanto il comunicato non detta disposizioni lesive per la ricorrente, ma anzi le ha consentito di presentare validamente la domanda di iscrizione al campionato, sebbene essa fosse soggetta a procedimenti di regolazione.
TERMINE PERENTORIO 20 GIUGNO - La questione di fondo concerne la legittimità della decisione della COVISOC, come condivisa dalla FIGC e dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, di considerare perentorio il termine del 20 giugno 2023, come assegnato dalla FIGC con il Comunicato Ufficiale n. 169/A, per osservare gli adempimenti previsti dai provvedimenti di omologazione emessi dall’Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, senza consentire alcuna dilazione temporale alla società ricorrente, in favore della quale il Tribunale di Reggo Calabria aveva emesso, con sentenza del 12 giugno 2023, un provvedimento di omologa degli accordi di ristrutturazione e di transazione su crediti tributari e previdenziali. La risoluzione della questione, sottende quella, più ampia, concernente la prevalenza del termine assegnato dal Tribunale fallimentare (30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, ovvero, nel caso di specie, entro il 12 luglio 2023) per il pagamento delle somme, rispetto al termine perentorio assegnato dalla FIGC con il sopra indicato comunicato ufficiale, prevalenza invocata dalla ricorrente sulla base del principio di sovraordinazione delle decisioni degli organi di giurisdizione dello Stato rispetto a quelle degli organi federali, in settori aventi rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica. Il Collegio ritiene i termini entro cui è posta la questione non condivisibili. Non si pone infatti, nel caso di specie, alcun conflitto, tra le decisioni del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria, che ha assegnato alla ricorrente il termine di giorni 30 (con scadenza 12 luglio 2023) per il pagamento delle somme ammesse ad omologa e la decisione della COVISOC di (continuare a) fare riferimento al termine perentorio del 20 giugno 2023 previsto dal C.U. n. 169/A, per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al campionato di serie B, stagione 2023/2024. Tale ultima decisione, infatti, costituisce piana esecuzione delle “regole del gioco”, fissate dalla Federazione in data 19 aprile 2023 con il CU n. 66/A, ben prima dell’inizio della competizione sportiva, al fine di poter partecipare a quella competizione. Tali regole, ben note a tutti gli aspiranti, non sono state impugnate dalla ricorrente, che come è stato già rilevato, avrebbe avuto, già al momento della loro adozione, interesse ad impugnarle laddove le avesse ritenute lesive. Ammessa alla procedura di omologazione in data 12 giugno 2023, la ricorrente avrebbe potuto, come pure è stato chiarito, adempiere al pagamento dei debiti tributari e contributivi entro il termine del 20 giugno 2023, ma non vi ha provveduto fino al 5 luglio 2023, senza fornire adeguate e provate giustificazioni al riguardo, fatta eccezione per il generico riferimento a “elementari esigenze organizzative”, che non dimostrano l’esistenza di un impedimento effettivo.
Se nessun dubbio può sussistere sulla facoltà del debitore di disporre di tutto il termine di 30 giorni concesso dal Tribunale Fallimentare per onorare il debito, deve tuttavia rilevarsi che sarebbe stato onere del medesimo debitore provvedere al suddetto pagamento entro il termine perentorio previsto dal CU n. 169/A (20 giugno 2023), risultando pacifico, ai sensi dei principi generali in tema di adempimento (art. 1185 c.c.) che il debitore possa provvedere al pagamento anche prima del termine finale. È del resto evidente che la concessione del termine di 30 giorni assegnato dal Tribunale fallimentare è finalizzata a consentire l’adempimento del debitore nei confronti delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, per non incorrere nella risoluzione della transazione conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione (cfr. art. 63 del D.Lgs. n. 14/2019) e non certo ad altri fini, quali la partecipazione ad un campionato professionistico, che è onere della società realizzare, soddisfacendo le condizioni previste dalla disciplina di settore. Alla luce di tale chiaro quadro fattuale, non può intravedersi alcuna frizione tra le regole e le discipline dell’ordinamento statuale e quelle dell’ordinamento sportivo, frizioni mai paventate dalla ricorrente fino al momento in cui, in adempimento delle seconde, la Reggina si è vista negare l’ammissione al campionato e non per la necessità di dare esecuzione alla decisione del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria, ma per scelte imputabili alla propria gestione finanziaria. Non può, in altri termini, la società ricorrente dapprima adeguarsi alle norme dettate dalla Federazione per la partecipazione al campionato e solo dopo averle disattese pretendere di contestarle, appellandosi alle decisioni del Tribunale fallimentare, che ben le avrebbero consentito, peraltro, di rispettare la scadenza imposta dalla Federazione a tutti gli aspiranti alla medesima competizione sportiva.
Le medesime ragioni di parità di trattamento tra i concorrenti e di celerità e speditezza dell’azione amministrativa presidiano la natura perentoria del termine del 20 giugno 2023, previsto dal C.U. 66/A e ribadito dal C.U. n. 169/A. Sul punto, è sufficiente richiamare l’orientamento già espresso da questa Sezione (sent. n. 7045/2022) e condiviso dal Giudice d’appello, in base al quale “esigenze di celerità e puntualità delle procedure e degli adempimenti legati alla iscrizione ai campionati impongono la presenza di termini perentori la cui infruttuosa scadenza non potrebbe che comportare la esclusione dai campionati stessi. Le competizioni debbono infatti iniziare per tempo, data la stretta interdipendenza degli incontri e gli impegni stagionali da rispettare, e non ammettono ritardi colpevolmente ascrivibili a singole società. Come affermato da questa stessa sezione nella citata sentenza n. 4001 del 24 maggio 2021, infatti, tali provvedimenti (nel caso di specie: il Manuale licenze 2021-2022) dettano “una scansione procedimentale ristretta, ma nondimeno vincolante, non per ragioni formali, ma a tutela dell’interesse generale alla puntuale organizzazione ed al regolare avvio dei campionati entro i termini e nel rispetto di procedure e modalità definiti ex ante ed applicati nei confronti di tutte le squadre di calcio partecipanti alla competizione”. Va dunque tendenzialmente ascritta all’autoresponsabilità delle società stesse l’eventuale inosservanza delle condizioni e dei termini stessi” (C.d.S., Sez. V, sent. n. 9876/2022 del 10.11.2022).
SULLA DEFINITIVITA' DELL'OMOLOGA - Non rileva, dunque, la natura definitiva o non definitiva della sentenza del Tribunale Fallimentare, che per quanto spiegato non entra in conflitto con i comunicati ufficiali e le conseguenti decisioni degli organi federali. Non rilevano neppure le deduzioni relative alla natura di “debito scaduto” o meno delle pendenze tributarie e previdenziali alla data del 20 giugno 2023, che la ricorrente assume estinte per effetto della intervenuta omologazione forzosa ex art. 63, comma 2, CCII da parte del Tribunale, con nascita di un “nuovo” debito da pagare entro il 12 luglio 2023, né la situazione di formale equilibrio finanziario della società prima dell’inizio del campionato per effetto del pagamento effettuato in data 5 luglio 2023 (prima dell’emanazione del provvedimento finale da parte del Consiglio Federale del 7 luglio 2023).
SUI TERMINI PERENTORI NON RISPETTATI DAL LECCO: FATTISPECIE DIVERSA PER IL TAR - Alla luce di tali rilievi, risultano infondati i motivi di impugnazione dal numero 1 al numero 8 (fatta eccezione per il motivo nr. 7, di cui al prosieguo), nonché le doglianze relative all’asserita violazione degli articoli 49, 56, 101 TFUE e 2 l. n. 287 del 1990, che si appalesano, per quanto sopra, sprovviste di fondamento logico-giuridico. Venendo alla censura relativa alla violazione del principio di parità di trattamento (motivo n. 7 del ricorso introduttivo), in relazione alla posizione del Lecco Calcio, è sufficiente rilevare che l’asserita simmetria di posizioni, che sola può fondare una censura di tal fatta, non sussiste, in quanto nel caso del Lecco Calcio i motivi di esclusione afferivano ad irregolarità/carenze dei criteri infrastrutturali e non di quelli economico finanziari, che hanno invece impedito l’ammissione al campionato della Reggina. Questi ultimi, è bene precisarlo, incidono sulla capacità delle singole società di affrontare il campionato in una situazione di equilibrio economico-finanziario, al fine di non determinare criticità nello svolgimento delle competizioni sportive e di non falsarne lo svolgimento e, pertanto, si sostanziano in un giudizio prognostico che si pone su di un piano diverso rispetto a quello, eminentemente oggettivo, relativo alla sussistenza o meno dei criteri infrastrutturali. Peraltro, la vicenda che ha contraddistinto la mancata ammissione al campionato di serie B 2023-2024 del Lecco Calcio è originata da una singolare consecuzione temporale degli eventi che hanno contraddistinto il procedimento di ammissione al campionato di quella squadra, relativamente allo spostamento dell’ultima partita dei play-off a data successiva a quella indicata dalla Federazione per l’adempimento del cd. “criterio infrastrutturale”, circostanza eccezionale non equiparabile a quelle che hanno determinato l’esclusione della società Reggina.
ALTRE MOTIVAZIONI DEL TAR - Non ammissibili sono, infine, le censure di illegittimità relative all’art. 52 delle NOIF, per violazione della normativa superiore costituita dal principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), dal diritto di libera iniziativa economica (art. 41 Cost.) e dal buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), non avendo la ricorrente impugnato dinanzi al Collegio di Garanzia, in uno all’atto di mancata ammissione, le regole del procedimento di iscrizione al campionato, essendosi limitata a censurarne la concreta applicazione sulla base di un’erronea interpretazione delle stesse, in violazione del vincolo della pregiudiziale sportiva, di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 220 del 2003. Conclusivamente, il ricorso deve essere deve essere complessivamente respinto.