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La Procura della FIGC fa ricorso al CONI: chiesta la radiazione per Manolo Portanova

La Procura della FIGC fa ricorso al CONI: chiesta la radiazione per Manolo PortanovaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
giovedì 19 ottobre 2023, 10:04Serie B
di Luca Bargellini

Ricorso da parte della Procura Generale della FIGC al Collegio di Garanzia del CONI per chiedere la radiazione di Manolo Portanova, centrocampista della Reggiana, dopo la condanna a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Portanova (23) è approdato al club emiliano, con il quale ha messo a referto otto presenze, un gol e un assist, con la formula del prestito annuale dal Genoa.

Di seguito il testo integrale del ricorso reso noto dal CONI:

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport, in persona del Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, nei confronti del sig. Manolo Portanova avverso la decisione n. 0039/CFA 2023/24 della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 15 settembre 2023, RG. 0026/CFA/2023-2024, notificata via PEC in data 21 settembre 2023, con la quale, nell'ambito del procedimento disciplinare iscritto dalla Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio al n. 369 pf 22-23 – FIGC/2022/0880 nei confronti del suddetto sig. Portanova, è stato respinto il reclamo proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport applicato, con funzione di Procuratore Federale, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 0040/TFNSD dell’11 agosto 2023, con cui il suddetto Giudice di prime cure ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
La vicenda trae origine dal deferimento, con nota n. 902 del 7 giugno 2023, spiccato dal Procuratore Nazionale dello Sport applicato, a carico del calciatore Manolo Portanova, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in combinato disposto, giusto il coordinamento tra il Codice di Giustizia Sportiva FIGC e le norme CONI previsto dall’art. 3, comma 1, del C.G.S. , con gli artt. 2 e 5, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo CONI.
La ricorrente, Procura Generale dello Sport, chiede al Collegio di Garanzia di dichiarare nulla, inefficace e, comunque, di annullare o revocare o dichiarare priva di effetto la decisione n. 0039/CFA 2023/24 del 15 settembre 2023, per tutti i motivi esposti in narrativa e, in accoglimento del presente ricorso:
- in caso di decisione nel merito, di riconoscere ed affermare la propria piena giurisdizione sui fatti oggetto del procedimento e di dichiarare la responsabilità disciplinare del sig. Manolo Portanova, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in combinato disposto con gli artt. 2 e 5, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, con irrogazione al sig. Manolo Portanova della sanzione della squalifica di anni 5 con proposta di radiazione, ovvero di quella diversa sanzione che dovesse essere ritenuta conforme a giustizia dal Collegio;
- ovvero, di disporre il rinvio alla Corte Federale di Appello, in diversa composizione, per un nuovo esame della fattispecie.

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