Niente danno oltre la beffa: Lecce, nessuna multa per la maglia usata contro l'Atalanta

Nella giornata di domenica il Lecce è sceso in campo contro l'Atalanta per recuperare la sfida inizialmente prevista per il venerdì precedente, con la gara che fu rimandata dopo la morte improvvisa del fisioterapista del club salentino, Graziano Fiorita.
"L'U.S. Lecce ritiene che la decisione della Lega di recuperare la gara con l'Atalanta a poche ore di distanza dalla scomparsa del nostro Graziano Fiorita, sia terribilmente irrispettosa del grave lutto che ha colpito la famiglia del ragazzo, la Società ed i tifosi del Lecce". Con questo comunicato il Lecce aveva espresso il proprio malumore per la decisione di posticipare la sfida di soli due giorni, con i funerali di Fiorita non ancora andati in scena. E pur presentandosi al Gewiss Stadium di Bergamo, la squadra di Giampaolo aveva evitato attività stampa e soprattutto era scesa in campo con una maglia totalmente bianca, senza sponsor e senza simboli della Lega, ma con solo la scritta "Nessun valore, nessun colore". Fatto che poteva portare il club salentino a vedersi comminare una multa salata, stando al regolamento.
Il Giudice Sportivo però, tenuto conto dell'eccezionalità dell'accaduto, ha deciso di non punire il Lecce. Nessuna multa, dunque, per i giallorossi, come si evince dal comunicato della Lega:
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, lanciato sei fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l'Arbitro a sospendere la gara per circa un minuto e mezzo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, qualche istante prima dell'inizio della gara, lanciato quattro fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi contenitori cilindrici di plastica di piccole dimensioni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
