Juventus, Allegri multato e diffidato. Tecnico sorpreso: per lui il tono era pacato, non irrispettoso
Dopo la notizia della diffida e dell'ammenda ad Allegri nel post gara dopo il Genoa, il tecnico della Juventus si è sorpreso per tale provvedimento, come spiegato da Bianconeranews, perché sostiene di avere avuto un tono "pacato e non irrispettoso". Dando ragione quindi solo parzialmente alla ricostruzione fatta dall'arbitro e dagli ufficiali di gara che hanno sì confermato la pacatezza iniziale, salvo poi avere una escalation nei toni, diventati via via più accesi. Probabile che fosse per il mancato rosso a Malinovskyi, più un rigore non concesso ai bianconeri.
Questo il virgolettato per giustificare la decisione per la diffida e l'ammenda da 10 mila euro a Massimiliano Allegri. "Per avere, al termine della gara contro il Genoa, nello spogliatoio degli Ufficiali di gara, contestato, all'inizio con tono pacato, l'operato arbitrale e, successivamente, in modo irrispettoso, anche riguardo all’operato del VAR, tant'è che il Direttore di gara lo invitava ad uscire dallo spogliatoio".
Le multe ai club.
- Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, lanciato in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria due accendini; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 37° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 24° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.