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Giudice sportivo, le società multate del girone C
Oggi alle 18:49Primo Piano
di Voceroca
per Tuttopotenza.com
fonte Lega Pro

Giudice sportivo, le società multate del girone C

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AVELLINO, CATANIA, FOGGIA, LECCO, L.R. VICENZA, AZ PICERNO, POTENZA, RIMINI, SPAL, TEAM ALTAMURA e TRAPANI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ovvero esposto striscioni ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETÀ
AMMENDA € 1.000,00 TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 3° e al 5° minuto del primo tempo, due petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 3° e al 5° minuto del primo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze; 3. al 20° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, che colpiva un giocatore della propria squadra mentre si stava riscaldando senza provocargli conseguenze e senza che si rendesse necessario l’intervento dei sanitari. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che la condotta sub 3. è stata posta in essere nei confronti di un calciatore della propria squadra e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).

AMMENDA € 800,00 FOGGIA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 14° minuto del primo tempo, prodotto un fischio simile a quello del fischietto in dotazione dell’Arbitro, così disturbando lo svolgimento della gara, determinando un’interruzione della stessa di circa otto secondi e rendendo necessaria l’effettuazione dell’annuncio da parte dello speaker. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00 BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. fatto esplodere, al 7° minuto del primo tempo, un petardo di elevata intensità nel proprio Settore, senza conseguenze; 2. lanciato, al termine della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, in direzione dei calciatori della propria squadra che si erano recati sotto il Settore Curva Ospiti, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che la condotta sub 2. è stata posta in essere nei confronti di calciatori della propria squadra (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00 ACR MESSINA A) per avere, i suoi sostenitori (50% circa), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 6° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa un minuto, nei confronti dei tifosi avversari; B) per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara. Misura della sanzione in cumulo giuridico [€ 200 per la condotta sub A) e € 200,00 per la condotta sub B)], in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00 CROTONE per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 23° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per cinque volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).