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Da Coppola a Rovella, il Giudice Sportivo ha fermato 4 giocatori di Serie A per un turno
Il Giudice Sportivo ha diramato il comunicato in merito alle sanzioni dopo la 14esima giornata di Serie A. Sono stati fermati per un turno di campionato quattro calciatori: Isaa Souleymane Tourè dell'Udinese, Diego Coppola dell'Hellas Verona, Nicolò Rovella della Lazio e Johan Vasquez del Genoa.
Queste invece le ammende inflitte ai club dal Giudice Sportivo.
Ammenda di € 10.000,00: alla Società Lecce per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi, fumogeni e bottigliette di plastica nel recinto di giuoco e, per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Società Juventus per avere i suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, lanciato un accendino nel recinto di giuoco e, per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 107/300.
Ammenda di € 2.000,00: alla società Venezia per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Queste invece le ammende inflitte ai club dal Giudice Sportivo.
Ammenda di € 10.000,00: alla Società Lecce per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi, fumogeni e bottigliette di plastica nel recinto di giuoco e, per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Società Juventus per avere i suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, lanciato un accendino nel recinto di giuoco e, per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 107/300.
Ammenda di € 2.000,00: alla società Venezia per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
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