Giudice Sportivo, 20 calciatori fermati: mano pesante con Gala e Oyewale
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 20 e 21 Gennaio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
OYEWALE SULAIMAN (GIUGLIANO) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo colpiva violentemente in pieno volto con il braccio destro disteso e con la mano aperta. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (ivi compreso il tipo di gesto posto in essere) e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta, la zona del corpo dell'avversario attinta e la perpetrazione della condotta a gioco fermo (r. Assistente Arbitrale n. 2).
GALA ANTONIO (MILAN FUTURO) per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un pugno all’altezza del petto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (ivi compreso il tipo di gesto posto in essere) e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta, la zona del corpo dell'avversario attinta e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco (r. Assistente Arbitrale n. 2).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
STABILE GIACOMO (ALCIONE MILANO) per avere, al 22° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALDEGHERI LORENZO (CALDIERO TERME) per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale, in quanto si alzava dalla panchina e gli si avvicinava protestando platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva).
CALABRESE BERNARDO (CAMPOBASSO) per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
SCORZA CHRISTIAN (CAMPOBASSO)
TORRASI EMANUELE (PERUGIA)
BONETTI ANDREA (RENATE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
ITALENG NGOCK JONATHAN (PONTEDERA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BORDO LORENZO (ARZIGNANO V.)
DI STEFANO LORENZO (CAMPOBASSO)
FELLA GIUSEPPE (CAVESE)
PIANA LUCA (CAVESE)
CELEGHIN ENRICO (GIUGLIANO)
ODJER MOSES (PIANESE)
CAVALLI TOMMASO (PRO PATRIA)
COMI GIANMARIO (PRO VERCELLI)
MEGELAITIS LINAS (RIMINI)
BASSOLI ALESSANDRO (SPAL)
ROMEO FEDERICO (TERNANA)