Giudice Sportivo, tre giornate di squalifica per Baldini. Inibito Mignemi
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 20 e 21 Gennaio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
SOCIETA'
AMMENDA € 1.200,00
FOGGIA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 6°, al 7° minuto del primo tempo e al 26° minuto del secondo tempo, quattro fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. al 51° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. al 57° minuto del secondo tempo, una bottiglietta in plastica sul terreno di gioco, senza conseguenze. B) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa l’98%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 15° minuto e al 25° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 900,00
PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato due petardi verso l’esterno, fuori dal recinto di gioco, in prossimità di un campo sportivo adiacente (presso il quale era appena terminata un'altra gara di calcio femminile), senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25,ì comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 20° minuto del primo tempo e al 21° minuto del secondo tempo, due bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
VIS PESARO per avere, i suoi tesserati, causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, e dell’inizio del secondo tempo di due minuti e trenta secondi non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo nonostante i solleciti sia da parte del Commissario di Campo che dell’Arbitro. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato: 1. dieci seggiolini posti nel Settore Distinti Ospiti a loro riservato; 2. parti dei servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., integrazione r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
TARANTO A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90% circa), posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato: 1. al 70° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per tre volte; 2. al 7° al 45° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti di un tesserato avversario, ripetuto per tre volte. B) per avere i suoi sostenitori, per tutta la durata della gara, esposto uno striscione contenente una frase offensiva nei confronti di un tesserato della squadra avversaria. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
AVELLINO per avere due dei suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
PERGOLETTESE per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).
TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. danneggiato tre seggiolini e divelto un sediolino e due sedute, tutti posti all’interno del Settore Ospiti;
2. imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 11 FEBBRAIO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
MIGNEMI DAVIDE CARMELO (CAMPOBASSO) A) per avere, tra il primo e secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto urlava nei loro confronti cercando di provocare la reazione degli stessi; B) per essersi trattenuto, nel recinto di gioco, nonostante il provvedimento di espulsione, dal 5° minuto al 18° minuto del secondo tempo, e precisamente alla fine del tunnel che conduce agli spogliatoi per assistere allo svolgimento della gara; al 18° minuto richiamato dal IV Ufficiale rientrava negli spogliatoi; C) per aver, reiterato il predetto comportamento, in quanto, al 35° minuto del secondo tempo faceva nuovamente accesso nel recinto di gioco e, solo dopo numerosi richiami da parte del IV Ufficiale, al 39° minuto del secondo tempo, abbandonava definitivamente il recinto di gioco. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 GENNAIO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
SUPERBI MATTEO (VIRTUS ENTELLA) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto usciva dalla propria area tecnica, entrava in quella avversaria durante una mass confrontation e aveva un contrasto con tesserati avversari. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 GENNAIO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
SCOGNAMIGLIO GENNARO (GIUGLIANO) per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 in quanto, usciva dall’area tecnica e si avvicinava a quest’ultimo per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
BALDINI SILVIO (PESCARA) A) per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e minacciosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si avvicinava al Quarto Ufficiale e gli mostrava l’immagine di un episodio sul cellulare contestando il loro operato e proferendo nei
loro confronti frasi ingiuriose e irrispettose; B) per avere, tenuto una condotta non corretta, in quanto, in segno di protesta, lanciava il cellulare verso la Tribuna Sud occupata dai sostenitori avversari che colpiva la rete metallica di recinzione e, rimbalzando, cadeva per terra all’interno del recinto di gioco, senza conseguenze; C) per avere nuovamente tenuto, al termine della gara, una condotta irriguardosa e minacciosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si presentava presso lo spogliatoio degli arbitri e proferiva nei loro confronti frasi irrispettose e minacciose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DE SIMONE DOMENICO (CAMPOBASSO) A) per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per contestarne l’operato; B) per essersi trattenuto, nonostante il provvedimento di espulsione, nel recinto di gioco e precisamente alla fine del tunnel che conduce agli spogliatoi per assistere allo svolgimento della gara e per avere, al 23° minuto del secondo tempo, proferito frasi offensive e irriguardose rivolte all’indirizzo di persone presenti sul terreno di gioco. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CORTIULA LEONARDO (TRIESTINA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, proferiva frasi offensive nei suoi confronti. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BARESI ALESSIO (MILAN FUTURO) per avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) ED € 1.000,00 DI AMMENDA
CHIAPPELLA ANDREA (GIANA ERMINIO) A) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un sostenitore avversario, in quanto proferiva nei suoi confronti una frase irriguardosa; B) per avere, al 3° minuto di recupero del secondo tempo, reiterato il proprio comportamento nei confronti del medesimo sostenitore. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
TOSCANO DOMENICO (CATANIA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
BRAGLIA PIERO (CAMPOBASSO)
OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CONTRADA MARIO (GIUGLIANO) per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto dissentiva nei suoi confronti per contestarne l’operato e sferrava un colpo a mano aperta contro la propria panchina. Misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
NARDINI MAURO (PESCARA) A) per avere, al 26° minuto del tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, entrava sul terreno di gioco per circa cinque metri e pronunciava frasi ingiuriose nei loro confronti per contestarne l’operato; B) per avere, reiterato il predetto atteggiamento, pronunciando nei loro confronti frasi irrispettose e espressioni blasfeme. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).