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Giudice Sportivo, una giornata di squalifica per Gorgone e ModestoTUTTO mercato WEB
© foto di Stefano Scarpetti
ieri alle 16:40Altre news
di Redazione TC
per Tuttoc.com

Giudice Sportivo, una giornata di squalifica per Gorgone e Modesto

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 13 e 14 Gennaio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA'

AMMENDA € 1.800,00

FOGGIA A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (85% circa), posizionati nel Settore Distinti Ospiti, durante il minuto di raccoglimento, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle istituzioni calcistiche, ripetuto per sei volte; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. lanciato, al 1°, al 2° e all’8° minuto del primo tempo, otto petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. lanciato, al 1°, al 2° e al 25° minuto del primo tempo, al 47° minuto del secondo tempo e al termine della gara, sette petardi sul terreno di gioco, senza conseguenze; 3. lanciato, al termine della gara, una bottiglietta in plastica semivuota, sul terreno di gioco, senza conseguenze; 4. danneggiato, un seggiolino (bruciandolo) posto nel Settore loro riservato e parti dei servizi igienici loro riservati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa l’occasione nella quale è stato intonato il coro), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub B) e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 1.000,00

AUDACE CERIGNOLA A) per avere la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, durante il minuto di raccoglimento, fischiato e intonato un coro oltraggioso nei confronti delle istituzioni calcistiche, ripetuto per sette volte; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 33° minuto del secondo tempo, un petardo di media potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa l’occasione nella quale è stato intonato il coro), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub B) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

LATINA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 17° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 3°, al 45°, al 50° e al 94° minuto della gara, cori offensivi e insultanti nei confronti della città dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuti per quattro volte in ciascuna delle predette circostanze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la riprovevolezza dei cori intonati), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub A) e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, al 13°, al 21°, al 28° minuto del primo tempo e al 16° minuto del secondo tempo, cinque petardi di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 900,00

VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Prato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, ventisei bicchieri di plastica e tre bottigliette contenenti liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 800,00

TEAM ALTAMURA per avere i suoi sostenitori (circa il 40%), posizionati nel Settore Tribuna Coperta, durante il minuto di raccoglimento, intonato un coro oltraggioso nei confronti di istituzioni calcistiche, ripetuto per cinque volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa l’occasione nella quale è stato intonato il coro, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 7° e al 9° minuto del primo tempo, tre petardi (di cui due di elevata intensità) nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 6° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza
conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

SORRENTO per avere la totalità dei suoi sostenitori (circa sessanta), posizionati nel Settore Tribuna Scoperta Ospiti, durante il minuto di raccoglimento, intonato un coro oltraggioso nei confronti di istituzioni calcistiche, ripetuto per cinque volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa l’occasione nella quale è stato intonato il coro, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00
CASERTANA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver, al 22° minuto del primo tempo, esploso nel proprio Settore un petardo di moderata intensità, senza conseguenze; B) per avere causato il ritardo, a causa della riparazione delle reti di porta: 1. di due minuti dell’inizio della gara; 2. di due minuti dell’inizio del secondo tempo. Ritenuta la continuazione fra le condotte sub B), applicato il cumulo materiale, misura della sanzione [€ 200 per la condotta sub A) e € 200 per le condotte sub B)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub A) (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.,
integrazione r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati, in particolare molte piastrelle sono state staccate dal muro e rotte. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 100,00

CATANIA per avere circa il 40% dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna A, intonato, durante il rientro delle squadre negli spogliatoi tra il primo e secondo tempo, un coro ingiurioso nei confronti dei calciatori avversari. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa l’80%), presenti nel Settore Curva Ospiti, intonato, al 32° minuto del primo tempo, al 33°, al 35° e al 36° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)
PAOLUCCI LUCA (ACR MESSINA)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (III INFR)

GORGONE GIORGIO (LUCCHESE) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica, entrava sul terreno di gioco per circa due metri e protestava platealmente nei suoi confronti, gridando, sbracciando e proferendo nei suoi confronti una frase irrispettosa per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MODESTO FRANCESCO (ATALANTA U23)

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)
BALDINI SILVIO (PESCARA)

AMMONIZIONE (II INFR)
MODICA GIACOMO (ACR MESSINA)
TABBIANI LUCA (TRENTO)

AMMONIZIONE (I INFR)
LOPEZ GIOVANNI (ALBINOLEFFE)
CAGNAZZO ANTONIO (AUDACE CERIGNOLA)