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Giudice sportivo, le decisioni per il girone C
Oggi alle 17:07Primo Piano
di Voceroca
per Tuttopotenza.com
fonte Lega Pro

Giudice sportivo, le decisioni per il girone C

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 16 e 17 Dicembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare della diciannovesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, TEAM ALTAMURA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività; - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa.

GARA AUDACE CERIGNOLA – TEAM ALTAMURA DEL 6.12.2024
Il Giudice Sportivo, rilevato che il rapporto del Commissario di Campo- Delegato di Lega con la relativa documentazione fotografica era stato trasmesso a questo Giudice e che per un malfunzionamento informatico i file non erano stati scaricati; - preso atto che nella documentazione trasmessa sono emersi profili di rilevanza disciplinare a carico della Società Team Altamura; Tutto ciò premesso, il G.S. delibera di adottare il seguente provvedimento AMMENDA € 200,00 TEAM ALTAMURA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato i battitacchi in alluminio posti nel Settore Ospiti loro riservati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto). 

AMMENDA € 500,00 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Scoperta Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 23° minuto del primo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00 CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 25° minuto del secondo tempo in occasione della segnatura di una rete da parte della società avversaria, un bicchiere semipieno di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 150,00 ACR MESSINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 46° minuto del secondo tempo, una bottiglietta di plastica vuota e un rotolo di carta nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500,00 DI AMMENDA
GAROFALO LUIGI (GIUGLIANO) per avere, al 14° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto protestava reiteratamente nei suoi confronti per contestarne l'operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
KONTEK IVAN (CASERTANA)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
NDOJ EMANUELE (LATINA)
SHIBA CRISTIAN (TARANTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DE CRISTOFARO ANTONIO (AVELLINO)
FRANCO DOMENICO (AZ PICERNO)
PAGLIAI GABRIELE (AZ PICERNO)
IERARDI MARIO (CATANIA)
MACCA FEDERICO (JUVENTUS NEXT GEN)
SILVA SEMEDO LUIS HEMIR (JUVENTUS NEXT GEN)
ANGILERI ANTONY (MONOPOLI)
SILLETTI ENRICO (TEAM ALTAMURA)
SCACCABAROZZI JACOPO (TURRIS)

AMMONIZIONE (VII INFR)
DIARRASSOUBA ADAMA IBRAHIM (CAVESE)
TASCONE SIMONE (FOGGIA)
BENEDETTI AMEDEO (TRAPANI)

AMMONIZIONE (VI INFR)
PALMIERO LUCA (AVELLINO)
ANASTASIO ARMANDO (CATANIA)
OYEWALE SULAIMAN (GIUGLIANO)
GUADAGNI GIUSEPPE (SORRENTO)
MASTROMONACO GIAN LUCA (TARANTO)
CELIENTO DANIELE (TRAPANI)