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Stangata del Giudice Sportivo alla Fiorentina: la coreografia anti-Juve costa 50mila euro
A due giorni di distanza, fa ancora discutere la coreografia messa in scena dalla curva della Fiorentina nel momento dell'ingresso in campo domenica sera per la partita dei viola contro la Juventus, poi vinta 3-0 dalla squadra di casa. Sì, perché il messaggio composto dai cartoncini di vario colore (viola, rosso e bianco) esposti dalla Fiesole non era certo dei più amichevoli, come si può leggere anche nell'immagine dell'articolo.
E il Giudice Sportivo ha deciso di adottare la linea dura e andarci giù di mano pesante nei confronti della Fiorentina, che paga gli atteggiamenti dei propri sostenitori con una durissima sanzione, che ha pochi precedenti nei tempi recenti, da ben 50mila euro.
Così si legge all'interno delle disposizioni del Giudice Sportivo relative al 29° turno di Serie A: "Ammenda di € 50.000,00 con diffida: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato "Curva Ferrovia", prima dell'inizio della gara, esposto una coreografia contenente un'espressione oltraggiosa nei confronti della squadra avversaria; per avere inoltre sui sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria; per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
E il Giudice Sportivo ha deciso di adottare la linea dura e andarci giù di mano pesante nei confronti della Fiorentina, che paga gli atteggiamenti dei propri sostenitori con una durissima sanzione, che ha pochi precedenti nei tempi recenti, da ben 50mila euro.
Così si legge all'interno delle disposizioni del Giudice Sportivo relative al 29° turno di Serie A: "Ammenda di € 50.000,00 con diffida: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato "Curva Ferrovia", prima dell'inizio della gara, esposto una coreografia contenente un'espressione oltraggiosa nei confronti della squadra avversaria; per avere inoltre sui sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria; per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
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