TUTTO mercato WEB
Serie C, Giudice Sportivo: sei gli squalificati. Tre turni a Martinelli del Pontedera
Chiusa domenica la 9ª giornata del campionato di Serie C, ecco le decisioni del giudice sportivo (CLICCA QUI per leggere il comunicato integrale).
Di seguito la nota ufficiale:
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 15 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 11, 12 e 13 OTTOBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
SOCIETA'
AMMENDA
€ 2.000,00 ACR MESSINA
A) per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%), posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato al 52° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per circa quindici secondi che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. all’inizio del secondo tempo, tre petardi di elevata potenza sul terreno di gioco, nelle immediate vicinanze di fotografi, raccattapalle e Forze dell’Ordine, così ritardando l’inizio del secondo tempo di circa un minuto;
2. al 48° minuto del secondo tempo, in occasione della segnatura della rete da parte della propria squadra, due petardi sul terreno di gioco, uno di questi esplodeva vicino ad un proprio calciatore mentre stava esultando, senza conseguenze.
€ 2.000,00 CATANIA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord - Settore Superiore Rosso e Settore Inferiore Azzurro, intonato:
1. al 47° minuto del secondo tempo (circa il 70% dei suoi sostenitori), un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto consecutivamente per un minuto, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
2. al 49° minuto del secondo tempo (circa il 90% dei suoi sostenitori), intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto consecutivamente per un minuto che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.
€ 1.000,00 TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante il secondo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco, una quindicina circa tra bottigliette vuote di plastica e bicchieri sul terreno e nel recinto di gioco, così ritardando la ripresa del gioco.
€ 300,00 LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati, una porta e una cassettiera di un ufficio della società ospitante.
€ 300,00 TARANTO per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 15° e 19° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine.
€ 200,00 CAMPOBASSO per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, all’8° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per cinque volte.
€ 200,00 MONOPOLI per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%), presenti nel Settore Curva Nord, intonato, al 22° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per quattro volte.
€ 200,00 PONTEDERA per avere, i suoi sostenitori (circa il 16%), posizionati nel Settore Gradinata Nord, intonato, al 41° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per due volte.
€ 200,00 RENATE per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di quattro minuti, in quanto il Team Manager ha dovuto provvedere alla correzione delle distinte di gara con conseguente ingresso sul terreno di gioco dei tesserati con un minuto di ritardo.
€ 200,00 TEAM ALTAMURA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati.
€ 200,00 TORRES per avere, i suoi sostenitori (circa il 70%), posizionati nel Settore Ospiti Tribunetta A, intonato, al 75° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine.
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 29 OTTOBRE 2024
PESSOTTO VANNI (TRIESTINA) per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, in reazione alle offese ricevute da parte di quest’ultimi, abbandonava l’area tecnica e si avvicinava alla panchina avversaria in modo provocatorio.
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CUSATIS GIOVANNI (ALCIONE MILANO)
A) per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto proferiva frasi offensive nei loro confronti provocando la reazione degli stessi;
B) per avere, dopo il provvedimento di espulsione, e fino al termine della gara, in più occasioni diretto la squadra mediante disposizioni tecniche fornite verbalmente dalla Tribuna in violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BRAGLIA PIERO (CAMPOBASSO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MARTINELLI RICCARDO (PONTEDERA) per avere, al 36° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una gomitata al volto, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere con il pallone non a distanza di gioco e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PUCZKA DAVID (JUVENTUS NEXT GEN) per avere, al 9° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ANZELMO DOMENICO (ACR MESSINA)
NDOJ EMANUELE (LATINA)
GALEANDRO ALESSANDRO (LECCO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
GALLI GIORGIO (LECCO).
Di seguito la nota ufficiale:
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 15 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 11, 12 e 13 OTTOBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
SOCIETA'
AMMENDA
€ 2.000,00 ACR MESSINA
A) per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%), posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato al 52° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per circa quindici secondi che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. all’inizio del secondo tempo, tre petardi di elevata potenza sul terreno di gioco, nelle immediate vicinanze di fotografi, raccattapalle e Forze dell’Ordine, così ritardando l’inizio del secondo tempo di circa un minuto;
2. al 48° minuto del secondo tempo, in occasione della segnatura della rete da parte della propria squadra, due petardi sul terreno di gioco, uno di questi esplodeva vicino ad un proprio calciatore mentre stava esultando, senza conseguenze.
€ 2.000,00 CATANIA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord - Settore Superiore Rosso e Settore Inferiore Azzurro, intonato:
1. al 47° minuto del secondo tempo (circa il 70% dei suoi sostenitori), un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto consecutivamente per un minuto, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
2. al 49° minuto del secondo tempo (circa il 90% dei suoi sostenitori), intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto consecutivamente per un minuto che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.
€ 1.000,00 TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante il secondo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco, una quindicina circa tra bottigliette vuote di plastica e bicchieri sul terreno e nel recinto di gioco, così ritardando la ripresa del gioco.
€ 300,00 LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati, una porta e una cassettiera di un ufficio della società ospitante.
€ 300,00 TARANTO per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 15° e 19° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine.
€ 200,00 CAMPOBASSO per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, all’8° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per cinque volte.
€ 200,00 MONOPOLI per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%), presenti nel Settore Curva Nord, intonato, al 22° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per quattro volte.
€ 200,00 PONTEDERA per avere, i suoi sostenitori (circa il 16%), posizionati nel Settore Gradinata Nord, intonato, al 41° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per due volte.
€ 200,00 RENATE per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di quattro minuti, in quanto il Team Manager ha dovuto provvedere alla correzione delle distinte di gara con conseguente ingresso sul terreno di gioco dei tesserati con un minuto di ritardo.
€ 200,00 TEAM ALTAMURA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati.
€ 200,00 TORRES per avere, i suoi sostenitori (circa il 70%), posizionati nel Settore Ospiti Tribunetta A, intonato, al 75° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine.
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 29 OTTOBRE 2024
PESSOTTO VANNI (TRIESTINA) per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, in reazione alle offese ricevute da parte di quest’ultimi, abbandonava l’area tecnica e si avvicinava alla panchina avversaria in modo provocatorio.
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CUSATIS GIOVANNI (ALCIONE MILANO)
A) per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto proferiva frasi offensive nei loro confronti provocando la reazione degli stessi;
B) per avere, dopo il provvedimento di espulsione, e fino al termine della gara, in più occasioni diretto la squadra mediante disposizioni tecniche fornite verbalmente dalla Tribuna in violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BRAGLIA PIERO (CAMPOBASSO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MARTINELLI RICCARDO (PONTEDERA) per avere, al 36° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con una gomitata al volto, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere con il pallone non a distanza di gioco e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta (r. IV Ufficiale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PUCZKA DAVID (JUVENTUS NEXT GEN) per avere, al 9° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ANZELMO DOMENICO (ACR MESSINA)
NDOJ EMANUELE (LATINA)
GALEANDRO ALESSANDRO (LECCO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
GALLI GIORGIO (LECCO).
Altre notizie
Ultime dai canali
napoliPSG, Luis Enrique: "Mi piace Osimhen? Non parlo di giocatori non miei. Su Donnarumma..."
serie cPro Vercelli, Banchini: "Punti pesanti, vogliamo fare risultato"
cagliariInter, per Barella probabile rientro contro il Cagliari
romaLIVE Serie A - Torino-Bologna 0-0 - Milinkovic-Savic para il rigore calciato da Castro
milanDe Grandis: "Jimenez non è Theo ma in questo momento sta meglio di Theo"
interBarella fa sperare l'Inter: mezza seduta in gruppo, il punto verso Como
perugiaTante le emozioni alla Basilica di San Pietro per il concerto di Uto Ughi voluto dalla Fondazione Perugia
sampdoriaLeonardi: "La Sampdoria rappresenta per me una seconda famiglia"
Primo piano