Giudice Sportivo: cori razzisti contro uno steward, un turno alla tribuna della V. Pesaro
GARA RIMINI- VIS PESARO DEL 22 NOVEMBRE 2024
Il Giudice Sportivo, con l’assistenza di Irene Papi e del rappresentante dell’AIA Sig. Marco Ravaglioli:
- viste le relazioni redatte dai componenti della Procura Federale (e i relativi supplementi) e dal Commissario di Campo – Delegato di Lega, e la conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori;
- vista la relazione trasmessa in data 6 Dicembre 2024 dalla Procura Federale a questo Giudice in riscontro alla richiesta formulata, osserva quanto segue.
Nelle richiamate relazioni si riferisce, tra l'altro, che, al termine della gara, i sostenitori della Società Vis Pesaro (circa il 20%) posizionati nel Settore Curva Ovest Ospiti, intonavano il verso espressione di discriminazione razziale, imitando il verso della scimmia, “uh-uh-uh” verso lo Steward di servizio e che tali espressioni venivano ripetute più volte. I predetti sostenitori erano presenti, nel momento di perpetrazione della condotta, in circa 100
(dei 510 totali) e si rendevano responsabili, nel 100% dei cori sopra riportati. I cori venivano percepiti da tutti e due i collaboratori della Procura, e dal Delegato Commissario di Campo – Delegato di Lega.
Ad avviso di questo Giudice, la dimensione dei cori si deve valutare rilevante e, quindi, integrata, in considerazione del numero complessivo di sostenitori (circa 100) presenti nel Settore sopra richiamato nel momento di perpetrazione della condotta, e della percentuale pari al 100% rispetto a coloro che erano rimasti nel Settore dopo la fine della gara e che hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame. Del pari, si deve ritenere integrata la percezione reale del fenomeno, come sopra già specificata.
Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell'art. 28, comma 4, C.G.S. dalle risultanze degli ulteriori accertamenti delegati emerge che numero 201 dei 510 tifosi ospiti presenti alla gara in oggetto assiste alle partite casalinghe nel settore denominato Tribuna Prato, integrando, pertanto una elevata percentuale rispetto a tutti quelli che hanno assistito alla partita in esame
Ne consegue, pertanto, che l’individuazione del Settore denominato Tribuna Prato previsto dall’art. 8, lett. d) avviene in via equitativa e utilizzando l’elemento fattuale costituito dalla maggiore presenza percentuale rispetto agli altri sostenitori ospiti, pure presenti alla gara ma che assistono alle gare casalinghe in settori differenti rispetto a quello sopra indicato. Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, C.G.S.
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Società VIS PESARO con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Tribuna Prato, destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori. Dispone che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con
l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.