Giudice Sportivo Novara-Lecco, mille euro di ammenda ai piemontesi
GARA NOVARA- LECCO DEL 16.09.2024
Il Giudice Sportivo, Con l’assistenza di Irene Papi e del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, lette le relazioni redatte dal componente della Procura Federale e dal Commissario di Campo in data 16 Settembre 2024 nonché il referto del Direttore di Gara e la conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori, con particolare riferimento alla presenza di due persone non identificate ma asseritamente riconducibili alla Società Novara ed alla condotta posta in essere nei confronti della Quaterna Arbitrale, riguardo alle quali si è chiesto di: “- identificare, ove possibile, le predette persone e conseguentemente di accertare la qualifica eventualmente ricoperta e\o le funzioni svolte nell’interesse della società Novara; - effettuare tutti gli ulteriori ed eventuali accertamenti utili alla puntuale ricostruzione dei fatti e il contenuto delle frasi asseritamente blasfeme pronunciate nel frangente. Chiede, inoltre, di svolgere tutti i più opportuni accertamenti in ordine all’episodio riportato come riferito dall’organo tecnico sig. Fabio Comito, previa audizione del predetto.”
Vista la relazione trasmessa dalla Procura Federale a questo Giudice in riscontro alla richiesta formulata, osserva quanto segue. Alla luce degli accertamenti effettuati si deve ritenere sicuramente identificato nello STINÀ ANTONIO una delle due persone autrici delle condotte tenute nei confronti del Quarto Ufficiale di gara. In proposito i tesserati ascoltati hanno riferito le seguenti circostanze. Il VITALI: “ricordo bene di aver visto Antonio Stinà del Novara raggiungere gli spogliatoi insieme ad altri dirigenti, che non conosco, e protestare contro il quarto uomo, accerchiandolo….Delle persone rappresentate in foto, negli spogliatoi al termine della gara era presente solo Antonio Stinà, che come ho detto, si è lamentato veemente per l’arbitraggio nei confronti del Quarto Ufficiale di gara, accerchiandolo, fronteggiandolo e bloccandone l’incedere. ADR: Preciso di non aver sentito alcuna espressione blasfema in quel frangente, ma solo proteste verso il Quarto Ufficiale.”
Il COMITO: “Mentre mi stavo recando nello spogliatoio, ma prima che arrivassi, dai gradini che si trovano nel tunnel che portano allo spogliatoio, vedo uscire in direzione opposta alla mia, una persona, senza badge, con un volto a me conosciuto in quanto già visto in Tribuna nella partita appena conclusa sia in occasione di altre da me visionate. Specifico che non ho materialmente visto se la persona fosse uscita o meno dallo spogliatoio degli Arbitri. A tal punto ho chiesto all'addetto agli Arbitri del Novara, Sig. Davide Cortese, se tale persona fosse il Presidente, ma alla mia domanda, il sig. Davide Cortese mi ha risposto che era il Direttore Commerciale senza fare il nome. Al che mi sono recato dentro lo spogliatoio degli Arbitri e il Quarto Ufficiale di gara, il sig. Riccardo Dasso della Sezione di Genova, mi ha riferito che la persona che ho incrociato prima, ha inveito contro lo stesso, muso contro muso, per mostrare tutto il suo disappunto contro la direzione di gara, non specificandomi se l'episodio si fosse verificato all'Interno o all'esterno dello spogliatoio”.
Il LOMBARDI: “mentre il terzo ha fronteggiato il Quarto Ufficiale in maniera aggressiva e minacciosa, ponendosi davanti a lui ed ostacolandone la progressione, faccia a faccia….. Il terzo era un uomo di mezz’età, di corporatura robusta, alto circa 1.80 cm, piuttosto calvo se non nella parte posteriore del cranio, dove aveva capelli grigio/bianchi, con le basette sempre bianche abbastanza lunghe vestito completamente di scuro dalla testa ai piedi….Riconosco, senza alcun dubbio, in entrambe le foto il “terzo” soggetto che ha fronteggiato il Quarto Ufficiale al termine della gara, all’imbocco del tunnel che porta agli spogliatoi. In entrambe le foto è il terzo da destra con che indossa un cappotto blu; nella foto A ha lo sguardo rivolto a destra e nella foto B le mani giunte…..Confermo che il soggetto da me sopra individuato ha fronteggiato il Quarto Ufficiale al termine della gara e lo ha insultato, ponendosi di fronte allo stesso faccia a faccia, come da me indicato nel rapporto di gara ove egli è stato indicato come “la seconda persona non indentificata”. Escludo categoricamente che siano state pronunciate da lui o da altri soggetti frasi blasfeme nel corso delle predette proteste.” Le sopra riportate dichiarazioni riscontrano pienamente quanto riportato nel referto dal Quarto Ufficiale di gara ovvero: “Inoltre a fine gara, all’inizio del tunnel che conduce agli spogliatoio, sotto gli occhi della procura federale che avevo vicino, venivo avvicinato da un soggetto non identificato ma riconducibile alla squadra ospitante come riferito dalla procura, il quale mi si poneva faccia a faccia alla distanza di circa 5 cm impedendomi di continuare a camminare rivolgendo espressioni blasfeme: siete scarsi, siete in malafede. Insieme a quest’ultimo era presente un altro soggetto, identificato dalla procura e riconducibile alla figura del direttore sportivo della squadra ospitante, il quale ci rivolgeva le stesse espressioni blasfeme già citate poco sopra.”. Invero, il Quarto Ufficiale qualifica come blasfeme le ingiurie e le offese rivolte nei suoi confronti dai rispettivi autori, che, nella sostanza, coincidono con quelle riportate dai soggetti escussi. Alla luce delle convergenti risultanze esposte, lo STINÀ si deve ritenere uno dei due autori delle condotte poste in essere nei confronti del Quarto Ufficiale di gara. Emerge, inoltre, che il predetto svolge la funzione di Direttore Commerciale in seno alla Società NOVARA, come da documentazione acquisita in atti e da dichiarazioni del Vice Presidente della medesima. Con il consequenziale svolgimento di funzioni nell’interesse della Società ospitante e rilevanti per l’ordinamento di settore. Di contro, le indagini non hanno consentito di identificare compiutamente l’altro soggetto che, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo, ha tenuto una condotta analoga a quella scrutinata nei confronti del Quarto Uomo né di verificare se i tifosi autori della condotta tenuta in danno dell’Osservatore Arbitrale fossero o meno tesserati. Comunque, nonostante alcuni di essi portassero il badge della Società NOVARA non ne è stata possibile la compiuta identificazione. In proposito, vale rilevare che la condotta dei tifosi è stata confermata dal COMITO e dal PENNATI. Ne consegue che di tali condotte è tenuta a risponderne la Società Ospitante, alla luce delle motivazioni alla base delle condotte tenute, consistite in asseriti errori arbitrali in danno della Società ospitante e del badge del NOVARA indossato da alcuni dei soggetti agenti. Per i motivi esposti adotta i seguenti provvedimenti.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 NOVEMBRE 2024 12/150 STINÀ ANTONIO (NOVARA) per aver, al termine della gara, tenuto una condotta con corretta, irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti del Quarto Ufficiale sbarrando la strada al predetto, impedendogli di proseguire il cammino verso gli spogliatoi e pronunciando al suo indirizzo epiteti offensivi ed irrispettosi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 2, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta ed il ruolo dirigenziale ricoperto nella Società.
SOCIETÀ
AMMENDA € 1.000,00 NOVARA A) per avere una persona, non identificata ma riferibile alla Società, al termine della gara, tenuto una condotta con corretta, irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti del Quarto Ufficiale sbarrando la strada al predetto, impedendogli di proseguire il cammino verso gli spogliatoi e pronunciando al suo indirizzo epiteti offensivi ed irrispettosi; B) per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Stampa proferito, al termine della gara, parole offensive e insultanti nei confronti dell’Organo Tecnico Arbitrale e avere indirizzato verso lo stesso uno sputo, senza colpirlo. Ritenuta la continuazione fra le predette condotte e fra di esse e quelle già oggetto delle sanzioni comminate con C.U. n. 17/DIV del 17.09.2024, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la particolare odiosità delle stesse.