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Giudice Sportivo, fermato per due turni mister GorgoneTUTTO mercato WEB
© foto di Stefano Scarpetti
Oggi alle 18:15Altre news
di Dario Lo Cascio
per Tuttoc.com

Giudice Sportivo, fermato per due turni mister Gorgone

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 24 e 25 Febbraio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 21, 22, 23 E 24 FEBBRAIO 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AVELLINO, CATANIA, FOGGIA, LECCO, L.R. VICENZA, AZ PICERNO, POTENZA, RIMINI, SPAL, TEAM ALTAMURA e TRAPANI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ovvero esposto striscioni ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto

SOCIETA'

AMMENDA € 1.400,00

SPAL A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 14° e al 18° minuto del secondo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco (a circa 10 metri davanti alla porta del portiere della propria squadra), così determinando, in entrambe le circostanze, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa trenta secondi, per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione, senza conseguenze; 2. al 20° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto, senza conseguenze; B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest (circa il 30%), intonato, al 28° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per sei volte; C) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, esposto, al 4° minuto del primo tempo uno striscione non autorizzato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza e la pericolosità del lancio dei fumogeni nei pressi dell’area di rigore) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica).

AMMENDA € 1.000,00

TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti 118/429 violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 3° e al 5° minuto del primo tempo, due petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 3° e al 5° minuto del primo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze; 3. al 20° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, che colpiva un giocatore della propria squadra mentre si stava riscaldando senza provocargli conseguenze e senza che si rendesse necessario l’intervento dei sanitari. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che la condotta sub 3. è stata posta in essere nei confronti di un calciatore della propria squadra e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).

AMMENDA € 800,00

FOGGIA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, al 14° minuto del primo tempo, prodotto un fischio simile a quello del fischietto in dotazione dell’Arbitro, così disturbando lo svolgimento della gara, determinando un’interruzione della stessa di circa otto secondi e rendendo necessaria l’effettuazione dell’annuncio da parte dello speaker. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

LECCO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni dei suoi sostenitori (circa quindici), posizionati nel Settore “Tribuna”, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver abbandonato il loro posto per posizionarsi in piedi lungo la recinzione metallica che divide detto Settore dal recinto di gioco ove sono collocate le panchine delle squadre e per avere, due dei predetti tifosi, colpito con manate la porzione della recinzione metallica attaccata alla parte posteriore della panchina della società avversaria; B) per avere, almeno sei dei predetti tifosi, proferito, dal 46° minuto al 51° minuto del secondo tempo, cori offensivi nei confronti dei componenti la panchina avversaria in particolare verso l’allenatore provocando la reazione di quest’ultimo; C) per avere, un tifoso, nella predetta circostanza, proferito cori offensivi e insultanti nei confronti della Quaterna Arbitrale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare, il numero esiguo degli autori dei gesti, sia in termini assoluti che percentuali e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 700,00

BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per 118/430 fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. fatto esplodere, al 7° minuto del primo tempo, un petardo di elevata intensità nel proprio Settore, senza conseguenze; 2. lanciato, al termine della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, in direzione dei calciatori della propria squadra che si erano recati sotto il Settore Curva Ospiti, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che la condotta sub 2. è stata posta in essere nei confronti di calciatori della propria squadra (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 23° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata potenza nel recinto, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

VIS PESARO per avere i propri tesserati danneggiato la porta d’ingresso dello spogliatoio loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 400,00

ACR MESSINA A) per avere, i suoi sostenitori (50% circa), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 6° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per circa un minuto, nei confronti dei tifosi avversari; B) per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara. Misura della sanzione in cumulo giuridico [€ 200 per la condotta sub A) e € 200,00 per la condotta sub B)], in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 35° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’entrata delle squadre, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

CROTONE per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 23° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per cinque volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

PRO PATRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere, i suoi sostenitori (circa il 70%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 24° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 11 MARZO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA

MUSUMECI FRANCESCO (PRO VERCELLI) per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, mentre quest’ultimo percorreva il tunnel che conduce agli spogliatoi, gli si avvicinava e pronunciava frasi irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestare 118/431 l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 MARZO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA

PATTI MATTEO (LATINA) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica e pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 MARZO 2025

PAOLUCCI LUCA (ACR MESSINA) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e protestava nei suoi confronti per contestarne l'operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

TALDO CARLO (CASERTANA) per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 11 MARZO 2025

BONANZINI ENRICO (CARPI) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, faceva accesso nel recinto di gioco nonostante non fosse in distinta e si avvicinava all’Arbitro proferendo nei suoi confronti frasi irriguardose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GORGONE GIORGIO (LUCCHESE) per avere, al 15° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo essere stato ammonito, proferiva una frase irriguardosa nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comm

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ORTOLANI GIAN MARCO (PERUGIA) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto proferiva nei confronti del Sig. CASTELLO STEFANO parole irriguardose. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ADAMO GIOACCHINO (RENATE) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, protestava platealmente e gesticolando pronunciava una frase irriguardosa nei loro confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

MICALLO GIOVANNI (TRAPANI) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina e protestava nei suoi confronti per contestarne l'operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

TABBIANI LUCA (TRENTO) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto gli si avvicinava e pronunciava una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BALDINI SILVIO (PESCARA)

OPERATORI SANITARI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BEOZZI ALESSANDRO (LEGNAGO SALUS)

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

LABRICCIOSA DIEGO (PESCARA) per avere, al 27° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava veementemente nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CASTELLO STEFANO (VIRTUS ENTELLA) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto proferiva nei confronti del Sig. ORTOLANI GIAN MARCO parole irriguardose. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).