
Giudice Sportivo, nessuno squalificato nel Sassuolo. Multa alla Carrarese
Il Giudice Sportivo ha squalificato sei giocatori, tutti per un turno, dopo la 35ª giornata della serie BKT. Si tratta di Di Pardo (Modena), Vita (Cittadella); Bani (Mantova); Brighenti (Catanzaro); Brignani (Mantova) e Vergara (Reggiana). Due giornate di stop al tecnico del Sudtirol Castori per "avere, inoltre, al 24° del primo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, entrando sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara". Fermato per un turno anche il preparatore Chiodi (Sudtirol) per "avere, al 27° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Nessuno squalificato in vista di Sassuolo-Carrarese.
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Brescia, Catanzaro, Cesena, Cosenza, Reggiana, Salernitana e Sassuolo hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CARRARESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo e numerosi fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. SPEZIA per non avere, un proprio sostenitore, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C. urlando un'espressione blasfema. Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco e due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.







