Giudice Sportivo: un titolare del Sassuolo in diffida e a rischio per il Pisa, multato il Palermo
La Lega di Serie B ha diramato le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare della 17ª giornata di campionato andata in archivio lo scorso weekend. Nessuno squalificato in vista di Sassuolo-Palermo, atteso match in programma sabato prossimo al Mapei Stadium di Reggio Emilia e che segnerà il ritorno dell'ex Alessio Dionisi per la prima volta da avversario. Da segnalare però l'entrata in diffida di Kristian Thorstvedt, centrocampista norvegese e goleador con 7 reti, che si iscrive dunque alla lista dei diffidati insieme all'altro bomber neroverde, ovvero Armand Laurienté. E i due dovranno prestare massima attenzione perché il 26, nel giorno di Santo Stefano, è in programma Pisa-Sassuolo. Terza sanzione invece per Daniel Boloca, seconda per Edoardo Pieragnolo e prima per Andrea Ghion.
Un turno di stop invece è stato comminato a Christian Kouan del Cosenza ("per avere, al termine della gara, colpito con un pallone, lanciato volontariamente con le mani, un calciatore avversario all'altezza della nuca; infrazione rilevata da un Assistente"), Francesco Amatucci del Cittadella, Davide Buglio della Juve Stabia e Samuel Giovane della Carrarese. Squalifica per un turno anche ai collaboratori Davide Scarpello (Carrarese) e Nicola Donazzan (Cittadella).
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Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciasettesima giornata andata sostenitori delle Società Bari, Brescia, Catanzaro, Cesena, Cosenza, Frosinone, Mantova, Modena, Palermo, Pisa, Reggina, Salernitana, Sampdoria e Sudtirol hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori. * * * * * * * * * Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi, quattro fumogeni ed un accendino sul terreno di giuoco, e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al termine gara, lanciato un fumogeno e quattro bottigliette di plastica semi piene sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.