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Scafatese-Reggina, preannuncio ricorso e tempistica: cosa dice l'articolo 67 Codice Giustizia SportivaTUTTO mercato WEB
ieri alle 16:30Le partite
di Redazione Tuttoreggina
per Tuttoreggina.com

Scafatese-Reggina, preannuncio ricorso e tempistica: cosa dice l'articolo 67 Codice Giustizia Sportiva

La Scafatese ha preannunciato l'intenzione di presentare ricorso avverso il risultato della gara contro la Reggina, il club campano ha tempo tre giorni dalla disputa della partita per proporre il ricorso vero e proprio. 

La fattispecie é regolata dall'articolo 67 del Codice di Giustizia Sportiva, che dice:

L'articolo 67 del Codice Giustizia Sportiva prevede:
Art. 67 – Procedimento relativo al ricorso degli interessati.

1. Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo,  a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa  ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a  quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce. 

2.  Il  ricorso  deve  essere  depositato,  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata,  presso  la  segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il  termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. In caso di mancato deposito del  ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.   

3. Il ricorso deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli  eventuali mezzi di prova. 

6.  Il  Giudice  sportivo,  senza  ritardo,  fissa  la  data  in  cui  assumerà  la  pronuncia.  Il  provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal  Giudice stesso. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il Giudice  può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi. 

7. Per tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su ricorso di parte, l’istante e gli  altri soggetti individuati dal giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione,  possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la  pronuncia.