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Calcioscommesse, Letizia e Brignola prosciolti. Ridotte le squalifiche di Forte e Pastina
La sentenza di secondo riguardante la vicenda calcioscommesse che ha visto coinvolti i calciatori Christian Pastina, Gaetano Letizia, Francesco Forte ed Enrico Brignola, è arrivata nella serata di oggi. La Corte Federale D’Appello ha respinto i ricorsi presentati dalla Procura Federale contro il proscioglimento di Letizia e Brignola disposti in primo grado dalla sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale.
Per quanto riguarda invece gli altri due calciatori coinvolti ha accolto in parte i loro reclami. Per Forte è stata irrogata la sanzione della squalifica di mesi nove, di cui quattro commutabili in prescrizioni alternative e all’ammenda di cinquemila euro; per Pastina invece la sanzione è una squalifica di ventiquattro mesi (due anni) di cui la metà commutabile in prescrizioni alternative e un’ammenda di diecimila euro. Di seguito il comunicato completo:
“Visti i reclami riuniti numero 0023/CFA/2024-2025 proposto dalla Procura federale in data 11.08.2024, numero 0024/CFA/2024- 2025 proposto dal Sig. Francesco Forte in data 13.08.2024 e numero 0025/CFA/2024-2025 proposto dal Sig. Christian Diego Pastina in data 13.08.2024;
Relatore all’udienza del 10.09.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Antonino Anastasi e uditi l’Avv. Giorgio Ricciardi per la Procura federale, gli Avv.ti Flavia Tortorella e Angelo Puzo per il Sig. Gaetano Letizia, gli Avv.ti Federico Venturi Ferriolo e Paolo Erik Liedholm per il Sig. Enrico Brignola, l’Avv. Paolo Rodella per il Sig. Francesco Forte e gli Avv.ti Fabio Giotti e Giuseppe Annunziata per il Sig. Christian Diego Pastina; presenti, altresì, il Sig. Gaetano Letizia, il Sig. Francesco Forte ed il Sig. Christian Diego Pastina;
ha pronunciato il seguente:
DISPOSITIVO
- respinge il reclamo n. 0023/CFA/2024-2025;
- accoglie in parte il reclamo n. 0024/CFA/2024-2025 e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Francesco Forte la sanzione della squalifica di mesi 9 (nove), di cui 4 (quattro) commutabili in prescrizioni alternative; condanna, altresì, all'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00);
- accoglie in parte il reclamo n. 0025/CFA/2024-2025 e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Christian Diego Pastina la sanzione della squalifica di mesi 24 (ventiquattro) di cui 12 (dodici) commutabili in prescrizioni alternative; condanna, altresì, all'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00)”.
Per quanto riguarda invece gli altri due calciatori coinvolti ha accolto in parte i loro reclami. Per Forte è stata irrogata la sanzione della squalifica di mesi nove, di cui quattro commutabili in prescrizioni alternative e all’ammenda di cinquemila euro; per Pastina invece la sanzione è una squalifica di ventiquattro mesi (due anni) di cui la metà commutabile in prescrizioni alternative e un’ammenda di diecimila euro. Di seguito il comunicato completo:
“Visti i reclami riuniti numero 0023/CFA/2024-2025 proposto dalla Procura federale in data 11.08.2024, numero 0024/CFA/2024- 2025 proposto dal Sig. Francesco Forte in data 13.08.2024 e numero 0025/CFA/2024-2025 proposto dal Sig. Christian Diego Pastina in data 13.08.2024;
Relatore all’udienza del 10.09.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Antonino Anastasi e uditi l’Avv. Giorgio Ricciardi per la Procura federale, gli Avv.ti Flavia Tortorella e Angelo Puzo per il Sig. Gaetano Letizia, gli Avv.ti Federico Venturi Ferriolo e Paolo Erik Liedholm per il Sig. Enrico Brignola, l’Avv. Paolo Rodella per il Sig. Francesco Forte e gli Avv.ti Fabio Giotti e Giuseppe Annunziata per il Sig. Christian Diego Pastina; presenti, altresì, il Sig. Gaetano Letizia, il Sig. Francesco Forte ed il Sig. Christian Diego Pastina;
ha pronunciato il seguente:
DISPOSITIVO
- respinge il reclamo n. 0023/CFA/2024-2025;
- accoglie in parte il reclamo n. 0024/CFA/2024-2025 e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Francesco Forte la sanzione della squalifica di mesi 9 (nove), di cui 4 (quattro) commutabili in prescrizioni alternative; condanna, altresì, all'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00);
- accoglie in parte il reclamo n. 0025/CFA/2024-2025 e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Christian Diego Pastina la sanzione della squalifica di mesi 24 (ventiquattro) di cui 12 (dodici) commutabili in prescrizioni alternative; condanna, altresì, all'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00)”.
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