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Serie C, Giudice Sportivo Gironi A e C: 3 turni per Dumbravanu e Modesto. 2 a Ghisolfi e PiranTUTTO mercato WEB
Oggi alle 18:04Serie C
di Tommaso Maschio

Serie C, Giudice Sportivo Gironi A e C: 3 turni per Dumbravanu e Modesto. 2 a Ghisolfi e Piran

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno, ha comunicato le proprie decisioni per quanto riguarda il Girone A e il Girone C (qui le decisioni sul Girone B) squalificando per tre turni il difensore dell’ACR Messina Daniel Dumbravanu per “A) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con una testata di media intensità sulla fronte, senza provocargli conseguenze; B) per avere, dopo il provvedimento di espulsione, dopo aver imboccato il tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto, in quanto sferrava un pugno pronunciando un’espressione blasfema. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e 127/470 considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la perpetrazione della condotta a gioco e fermo e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021- 2022”.

Due turni di stop invece per Matteo Ghisolfi del Potenza e Leonardo Piran della Pro Patria, mentre dovranno saltare la prossima gara: Daniele Ciappellano (Alcione Milano), Danilo Russo (Giugliano), Fausto Rossi (Vicenza), Alessandro Dalmazzi (Lumezzane), Francesco Fusco (Sorrento), Karim Cardoni e Domenico Franco (Picerno), Davide Di Pasquale (Crotone), Zaid Jaouhari e Mattia Capoferri (Pergolettese), Jonathan Andrea Spedalieri (Renate), Matteo Salvi (Union Clodiense), Tommaso Gattoni (Caldiero Terme), Nicolas Previtali (Giana Erminio), Matteo Scanzi (Lumezzane), Nicola Dipinto (Team Altamura) e Francesco Toffanin (Virtus Verona).

Mano pesante poi del Giudice per il tecnico dell’Atalanta U23 Francesco Modesto fermato per tre turni “per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario e una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dapprima, si avvicinava ad un calciatore avversario con aria minacciosa e, successivamente, sempre con aria minacciosa, si avvicinava all’Arbitro e proferiva nei suoi confronti parole irriguardose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta”.

Per quanto riguarda le società queste le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo:


AMMENDA € 1.000,00 ACR MESSINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, mentre i calciatori della squadra avversaria si accingevano a raggiungere il tunnel di ingresso degli spogliatoi, una bottiglietta di acqua semi piena all’indirizzo del portiere avversario, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità della condotta), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00 CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 31° e al 40° minuto del secondo tempo, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerato che la società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00 AVELLINO per avere i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva Nord Settore Ospiti, dal 45° al 47° minuto del primo tempo, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta i considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 100,00 TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 60%), presenti nel 127/468 Settore Curva Furlan, intonato, al 24° minuto del primo tempo e al 38° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, in entrambe le circostanze ripetuto per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).