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La Triestina ricorre al Collegio di Garanzia del Coni contro la penalizzazioneTUTTO mercato WEB
© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net
Oggi alle 11:04Serie C
di Luca Bargellini
fonte CONI

La Triestina ricorre al Collegio di Garanzia del Coni contro la penalizzazione

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dal sig. Benjamin Lee Rosenzweig, nonché dalla U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'annullamento/revoca della decisione n. 0065/CFA-2024-2025 della Corte Federale d'Appello della FIGC, Sezioni Unite, (Registro procedimenti n. 0059/CFA/2024-2025), nonché di tutti gli atti presupposti o conseguenti alla predetta decisione, pubblicata, quanto al dispositivo, in data 4 dicembre 2024 e, quanto alle motivazioni, in data 13 dicembre 2024, successivamente oggetto di correzione di errore materiale nella camera di consiglio del 20 dicembre 2024, con decisione n. 0070/CFA-2024-2025, con cui, nel rigettare il reclamo dei suddetti ricorrenti, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale della FIGC, Sezione Disciplinare, n. 0086/TFNSD-2024-2025 - anch'essa impugnata, ove occorrer possa - pubblicata, quanto al dispositivo, in data 17 ottobre 2024, e, quanto alle motivazioni, il successivo 28 ottobre 2024, con la quale è stata inflitta, a carico della U.S. Triestina Calcio S.r.l., la sanzione di 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, e l’ammenda di euro 10.000,00 con diffida, nonché, a carico del sig. Benjamin Lee Rosenzweig, la sanzione dell’inibizione per 6 mesi.

La vicenda trae origine dal deferimento spiccato, in data 20 settembre 2024, dal Procuratore Federale FIGC, con atto prot. 7391/191PF24-25/GC/GB, a carico del sig. Benjamin Lee Rosenzweig, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'allegato A, par. 2, del C.U. n. 255/A della FIGC del 14 giugno 2024; nonché, a carico della U.S. Triestina Calcio S.r.l., per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del CGS, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Benjamin Lee Rosenzweig, e, a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del CGS, nonché di quanto previsto e disposto dall'allegato A, par. 2, del C.U. n. 255/A della FIGC del 14 giugno 2024, in ordine alla fideiussione depositata presso la Lega Pro.

I ricorrenti, sig. Benjamin Lee Rosenzweig e U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., chiedono al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso:


- in via principale, di annullare/revocare, senza rinvio, la decisione n. 0065/CFA-2024-2025 della CFA della FIGC, Sezioni Unite, nonché tutti gli atti presupposti e/o conseguenti alla predetta decisione, così come modificata, a seguito della correzione di errore materiale con decisione n. 0070/CFA-2024-2025, con cui è stato rigettato il loro reclamo avverso la decisione del TFN, Sezione Disciplinare, n. 0086/TFNSD-2024-2025, nonché quest’ultima decisione;

- in via subordinata, di annullare/revocare la decisione n. 0065/CFA-2024-2025 della CFA della FIGC, Sezioni Unite, nonché tutti gli atti presupposti e/o conseguenti alla predetta decisione, così come modificata, a seguito della correzione di errore materiale con decisione n. 0070/CFA-2024-2025, con cui è stato rigettato il loro reclamo avverso la decisione del TFN della FIGC, Sezione Disciplinare, n. 0086/TFNSD-2024-2025 e, per l’effetto, di rimettere gli atti alla CFA per il nuovo esame di merito della fattispecie, in applicazione del principio di diritto che verrà sancito dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.