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Girone B, le decisioni del giudice sportivo: ammende per tre societàTUTTO mercato WEB
Oggi alle 17:30Altre news
di Redazione TC
per Tuttoc.com

Girone B, le decisioni del giudice sportivo: ammende per tre società

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 24 settembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
"
GARE DEL 23 SETTEMBRE 2024

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società CARPI, PESCARA, RIMINI e SPAL, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente lecircostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.500,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1. dal Settore Curva Sud, all’11° ed al 54 ° minuto, due petardi di media potenza che sono esplosi nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. dal Settore Tribuna Adriatica Centrale, due petardi di media potenza il primo dei quali è esploso nel recinto di gioco, al 14° minuto a circa 6/7 metri dall’Assistente Arbitrale n. 2, senza colpirlo, e l’altro al 56° minuto all’interno del recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità del lancio operato nei pressi dell’Assistente Arbitrale n. 2) e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

CARPI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, prima dell’inizio della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza provocare conseguenze, e due fumogeni nel recinto di gioco che provocavano la bruciatura del telo di copertura di un LED pubblicitario posto a bordo campo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00

SPAL per avere alcuni dei suoi sostenitori (40%) presenti nel Settore Curva Ovest, intonato, al 53° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BALDINI MATTIA (PESCARA) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina, sbracciando per protestare nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).