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Giudice Sportivo: Giugliano multato. Mussi e Matarazzo inibiti fino al 1/10TUTTO mercato WEB
© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com
Oggi alle 10:30Altre news
di Redazione TC
per Tuttoc.com

Giudice Sportivo: Giugliano multato. Mussi e Matarazzo inibiti fino al 1/10

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 23 settembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 22 SETTEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, AZ PICERNO, CATANIA e GIUGLIANO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'
AMMENDA € 600,00

GIUGLIANO per avere i suoi raccattapalle, durante tutto il secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto, in quanto, ritardavano volontariamente e sistematicamente la restituzione dei palloni.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).



DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 1 OTTOBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

MUSSI ANDREA (TRAPANI)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e si avvicinava all’Assistente Arbitrale n. 1 contestando il loro l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 1 OTTOBRE 2024
MATARAZZO GIUSEPPE (CATANIA)
per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

SALVATI FERDINANDO (GIUGLIANO)
per avere, al termine della gara, mentre i calciatori si trovavano ancora a centrocampo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto dopo aver proferito nei confronti del calciatore avversario STURARO STEFANO parole minacciose cercava il contatto fisico con quest’ultimo riuscendovi; inoltre proferiva frasi irriguardose e minacciose anche nei confronti degli altri tesserati avversari.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).