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Giudice Sportivo: quattro giornate a Stellone, un turno di stop per OddoTUTTO mercato WEB
Oggi alle 19:00Primo piano
di Matteo Ferri
per Tuttoc.com

Giudice Sportivo: quattro giornate a Stellone, un turno di stop per Oddo

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 12 Marzo 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DELL'11 MARZO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo Sostituto, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, PESCARA, SPAL e TERNANA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., 

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

GARA VIS PESARO – GUBBIO DELL’11.03.2025
Il Giudice Sportivo Sostituto, in ordine alla segnalazione della Procura Federale, relativa ad un asserito comportamento di discriminazione razziale posto in essere da parte di un tesserato della Società Gubbio nei confronti di un tesserato avversario, invita la Procura Federale ad effettuare tutti gli ulteriori ed eventuali accertamenti utili alla puntuale ricostruzione dei fatti. Ivi compreso l’ascolto dell’autore dell’asserita condotta. Con riserva di adottare i più opportuni provvedimenti.


SOCIETA'

AMMENDA € 3000,00
VIS PESARO
per avere i suoi sostenitori (circa il 75%) posizionati nel Settore Tribuna Prato, intonato, dal 18° al 21° minuto del primo tempo e al termine della gara, cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, tredici bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti ivi compresa la particolare odiosità della condotta sub A) e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1000,00
RIMINI
per avere, un suo sostenitore, posizionato nel Settore Tribuna Distinti Ospiti, dal 28° al 32° minuto del secondo tempo, prodotto un fischio simile a quello del fischietto in dotazione dell’Arbitro, così disturbando lo svolgimento della gara, determinando un’interruzione della stessa e rendendo necessaria l’effettuazione dell’annuncio da parte dello speaker nonché l’intervento degli Steward assistiti dalla Forza Pubblica. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00
LUCCHESE
per avere, tre sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale, dal 45° minuto del secondo tempo fino al termine della gara, urlato ripetutamente parole offensive nei confronti del IV Ufficiale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c.).

AMMENDA € 400,00
TERNANA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 29° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00
GUBBIO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (integrazione r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 MARZO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA

ZOCCHI MORENO GINO (PONTEDERA) abbandonava l'area tecnica per dissentire verso una decisione arbitrale (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 MARZO 2025
CUTOLO ANIELLO (AREZZO) per aver proferito una frase irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale (sanzione attenuata per il comportamento tenuto al termine della gara).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
STELLONE ROBERTO (VIS PESARO)
A) in quanto, a seguito di un richiamo proferiva una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro; dopo il provvedimento di espulsione entrava sul terreno di gioco avvicinandosi in maniera minacciosa all'Arbitro e proferendo nei suoi confronti ulteriori frasi irriguardose e offensive. Rientrava nuovamente sul terreno di gioco per la terza volta continuando a protestare e proferire frasi irriguardose; veniva poi allontanato da un dirigente della propria squadra;
B) durante l'intervallo, entrava negli spogliatoi impartendo istruzioni tecniche alla propria squadra nonostante il provvedimento di espulsione (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ODDO MASSIMO (MILAN FUTURO)
perché, dopo il termine della gara durante il rientro negli spogliatoi, proferiva frasi irriguardose nei confronti della Quaterna Arbitrale.

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (VI INFR)
GORGONE GIORGIO (LUCCHESE)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
PARADISI VINCENZO (ASCOLI)
per aver proferito una frase offensiva nei confronti dell'Arbitro (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
SCALZEGGI LORENZO (PIANESE)
per aver abbandonato l'area tecnica per proteste (r. Assistente Arbitrale n. 1, panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DOMENICUCCI GIULIANO (VIS PESARO)
per aver proferito frasi offensive nei confronti dell'Arbitro; invitato dal Commissario di Campo a calmarsi, proferiva un ulteriore frase offensiva nei suoi confronti (r. c.c.).