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Giudice Sportivo, le decisioni per i gironi A e C: tre turni di stop a ModestoTUTTO mercato WEB
© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it
Oggi alle 17:50Altre news
di Dario Lo Cascio
per Tuttoc.com

Giudice Sportivo, le decisioni per i gironi A e C: tre turni di stop a Modesto

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 10 Marzo 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DELL’8 E DEL 9 MARZO 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AVELLINO, CATANIA, FOGGIA, LECCO, POTENZA, TRAPANI e FERAPISALÒ hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; - provocato danni di lievissima entità (tappo di plastica copri vite applicato su un seggiolino), fermo rimanendo l’obbligo di risarcimento danni se richiesto considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.000,00 ACR MESSINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, mentre i calciatori della squadra avversaria si accingevano a raggiungere il tunnel di ingresso degli spogliatoi, una bottiglietta di acqua semi piena all’indirizzo del portiere avversario, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità della condotta), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00 CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 31° e al 40° minuto del secondo tempo, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerato che la società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00 AVELLINO per avere i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva Nord Settore Ospiti, dal 45° al 47° minuto del primo tempo, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta i considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 100,00 TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 60%), presenti nel 127/468 Settore Curva Furlan, intonato, al 24° minuto del primo tempo e al 38° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, in entrambe le circostanze ripetuto per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 27 MARZO 2025

ROMA DOMENICO (ACR MESSINA) A) per avere, al termine del primo tempo, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta, era presente nel tunnel che conduce agli spogliatoi, si avvicinava all’Arbitro e proferiva nei suoi confronti parole irriguardose per contestarne l’operato; B) per avere reiterato il predetto comportamento in quanto, prima di rientrare negli spogliatoi, ha sferrato un pugno alla porta d’ingresso danneggiandola e ha proferito parole irriguardose e offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale; C) nella medesima circostanza, proferiva altresì parole irriguardose nei confronti del tesserato avversario SIG. ALOISI TOMMASO provocando la reazione di quest’ultimo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 MARZO 2025

ALOISI TOMMASO (AVELLINO) per avere, al termine del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, in reazione alle offese ricevute da parte del SIG. DOMENICA ROMA, gli si avvicinava e proferiva a sua volta nei suoi confronti parole offensive e minacciose. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMONIZIONE (III INFR)

BOSCAGLIA ROCCO (LATINA)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MODESTO FRANCESCO (ATALANTA U23) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei 127/469 confronti di un tesserato avversario e una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dapprima, si avvicinava ad un calciatore avversario con aria minacciosa e, successivamente, sempre con aria minacciosa, si avvicinava all’Arbitro e proferiva nei suoi confronti parole irriguardose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BANCHIERI SIMONE (ACR MESSINA)

AMMONIZIONE (III INFR)

CUSATIS GIOVANNI (ALCIONE MILANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

DI DONATO DANIELE (TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE (I INFR)

PAZIENZA MICHELE (BENEVENTO)
TESSER ATTILIO (TRIESTINA)

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

SACCHINI EDOARDO (JUVENTUS NEXT GEN) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e pronunciava frasi ingiuriose e irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

DUMBRAVANU DANIEL (ACR MESSINA) A) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con una testata di media intensità sulla fronte, senza provocargli conseguenze; B) per avere, dopo il provvedimento di espulsione, dopo aver imboccato il tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto, in quanto sferrava un pugno pronunciando un’espressione blasfema. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e 127/470 considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la perpetrazione della condotta a gioco e fermo e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021- 2022 (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GHISOLFI MATTEO (POTENZA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, reagiva colpendolo con entrambe le mani tra il collo e il volto, facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta a gioco fermo e la zona del corpo dell'avversario attinta di particolare delicatezza.

PIRAN LEONARDO (PRO PATRIA) per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva, in quanto, mentre effettuava il riscaldamento, spingeva con due mani, facendolo cadere a terra, un calciatore avversario impegnato ad effettuare una rimessa laterale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto, effettuato dal calciatore mentre si stava riscaldando e in danno di un avversario impegnato a riprendere il gioco, e considerato che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario (calciatore di riserva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CIAPPELLANO DANIELE (ALCIONE MILANO) per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

RUSSO DANILO (GIUGLIANO) per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ROSSI FAUSTO (L.R. VICENZA) per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, abbandonava l’area tecnica e si avvicinava alla panchina avversaria proferendo nei loro confronti parole irriguardose. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

DALMAZZI ALESSANDRO (LUMEZZANE) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

FUSCO FRANCESCO (SORRENTO) per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con la gamba all’altezza del petto, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CARDONI KARIM (AZ PICERNO)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

DI PASQUALE DAVIDE (CROTONE)
JAOUHARI ZAID (PERGOLETTESE)
SPEDALIERI JONATHAN ANDREA (RENATE)
SALVI MATTEO (UNION CLODIENSE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FRANCO DOMENICO (AZ PICERNO)
GATTONI TOMMASO (CALDIERO TERME)
PREVITALI NICOLAS (GIANA ERMINIO)
SCANZI MATTEO (LUMEZZANE)
CAPOFERRI MATTIA (PERGOLETTESE)
DIPINTO NICOLA (TEAM ALTAMURA)
TOFFANIN FRANCESCO (VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

BUCHEL MARCEL (ACR MESSINA)
VISENTIN SANTIAGO GUIDO (AUDACE CERIGNOLA)
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (AZ PICERNO)
ESPOSITO EMMANUELE (AZ PICERNO)
SALINES EMMANUELE (FOGGIA)
TASCONE SIMONE (FOGGIA)
ROLANDO EUGIO MATTIA (TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BIANCHINI GIANCARLO (AUDACE CERIGNOLA)
PANICO GIUSEPPE ANTONI (AVELLINO)
FLORIO MATTIA (CALDIERO TERME)
HEINZ JONAS (CASERTANA)
BOFFELLI VALERIO (CAVESE)
STUCKLER DAVID GHARABAGH (GIANA ERMINIO)
ANACOURA JOYCE FRANCESCO (GIUGLIANO)
TURICCHIA RICCARDO (JUVENTUS NEXT GEN)
POMPEU DA SILVA RONALDO (L.R. VICENZA)
CRECCO LUCA (LATINA)
FRIGERIO MARCO ROMANO (LECCO)
TENKORANG JOSHUA (LUMEZZANE)
DONADIO CHRISTIAN (NOVARA)
ANTON ANDREI ANTONIO (PRO VERCELLI)
BOCALON RICCARDO (RENATE)
MAFFEI MATTIA (TRENTO)
BIANCONI ALESSANDRO (TRIESTINA)