Giudice Sportivo: la decisione sui cori razzisti in Virtus Verona-Padova
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 3 e 4 Febbraio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 31 GENNAIO E DEL 1, 2, E 3 FEBBRAIO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,premesso che in occasione delle gare della sesta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, ASCOLI, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, CAVESE, GIUGLIANO, NOVARA, PERUGIA, PESCARA, POTENZA, PRO VERCELLI, RIMINI, TERNANA e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa GARA VIRTUS VERONA – PADOVA DEL 1 FEBBRAIO 2025
Il Giudice Sportivo, lette le relazioni dei componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo – Delegato di Lega e del referto Arbitrale, osserva quanto segue. Nelle richiamate relazioni e nel referto si riferisce, tra l'altro, che: 1. al minuto 31° del primo tempo, i sostenitori della Società Padova, presenti nel Settore Curva Ospiti, rivolgevano cori di espressione di discriminazione razziale, intonando il verso buu, verso il portiere di colore della squadra avversaria della Società Virtus Verona; 2. al termine della gara, i sostenitori della Società Padova, presenti nel Settore Curva Ospiti, rivolgevano cori espressione di discriminazione razziale, intonando il verso buu, verso un altro calciatore di colore della squadra avversaria, ripetuti per sei volte. I predetti sostenitori erano presenti in circa 470 e si rendevano responsabili, nel 30% dei cori sopra riportati. I cori venivano percepiti dal collaboratore della Procura Federale, opportunamente posizionato tra le due panchine, nonché dal Commissario di Campo - Delegato di Lega e
dall’Arbitro. Ad avviso di questo Giudice, la dimensione dei cori si deve valutare rilevante e, quindi, integrata, in considerazione del numero complessivo di sostenitori presenti nel Settore Ospiti dell’impianto sopra richiamato e della percentuale del 30% di coloro che erano presenti nel
Settore Curva Ospiti che hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame. Del pari, si deve ritenere integrata la percezione della condotta sopra specificata in quanto essa è stata rilevata dall’Arbitro a fine gara e, con riferimento a tutte le estrinsecazioni prima riportate, sia dal Collaboratore della Procura Federale che dal Commissario di Campo - Delegato di Lega presenti sul campo. Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell'art. 28, comma 4, C.G.S. Dalla relazione della Procura Federale emerge che i tifosi posizionati nella gara in oggetto
nel Settore Curva Ospiti abitualmente nelle gare casalinghe occupano il Settore Tribuna Est Stadio Euganeo. Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, C.G.S. 3. Dalle relazioni del Commissario di Campo Delegato di Lega e dalla documentazione fotografica allegata risulta, altresì, che, oltre alle condotte appena esposte, i sostenitori del PADOVA hanno posto in essere anche fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
P.Q.M.
in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 26 e 28 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.: A) delibera di sanzionare la Società PADOVA con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Tribuna Est Stadio Euganeo, privo di spettatori. Dispone che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione; B) delibera di sanzionare la Società PADOVA per le condotte di cui al numero 3 con
l’ammenda di € 150,00 (r. Arbitrale, r. proc. fed., r c.c. documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
SOCIETA'
AMMENDA € 2.000,00
CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. lanciato, al 32° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata potenza, nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. lanciato, al 34° e al 36° minuto del secondo tempo, cinque fumogeni nel recinto di gioco, e, al 34°, al 35° e al 36° minuto del secondo tempo, cinque fumogeni sul terreno di gioco così provocando la bruciatura del manto sintetico in particolare in otto punti (di cui due nel terreno di gioco e sei all’interno del recinto di gioco) e la sospensione della gara da parte dell’Arbitro dal 34° minuto al 38° minuto del secondo tempo, per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione; 3. danneggiato quattro batti tacco posizionati nel Settore Curva Nord. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa
la sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza e la pericolosità del lancio dei fumogeni) rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 1.500,00
PRO VERCELLI per avere, la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, intonato, al 37° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per tre volte, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare riprovevolezza della condotta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1. all’8° e al 36° minuto del primo tempo e al 15° minuto del secondo tempo, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 4°, all’8°, al 10° e all’11° minuto del primo tempo e al 36° minuto del secondo tempo, sei petardi di elevata potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
SESTRI LEVANTE A) per l’indebita presenza nel tunnel che conduce agli spogliatoi, al termine della gara, di un soggetto non identificato ma riconducibile alla società, il quale si avvicinava all’Arbitro e, mentre percorreva tutto il tragitto che conduce agli spogliatoi, proferiva parole irriguardose ingiuriose nei confronti della Quaterna Arbitrale; B) per l’indebita presenza all’interno degli spogliatoi, al termine della gara, di un
soggetto non identificato, ma riconducibile alla società, il quale bussava molto forte alla porta degli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale e urlava parole irriguardose e ingiuriose nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
AMMENDA € 900,00
BENEVENTO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere esploso nel proprio Settore, cinque petardi, senza conseguenze; B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Ritenuta la continuazione in ordine alle condotte sub A), misura della sanzione in cumulo materiale [€ 500 per condotta sub A) e € 400 per condotta sub B)] in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 25, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose relativamente alla condotta sub A) (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
L.R. VICENZA A) per avere alcuni suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti e 30 secondi, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti non corretti commessi dai suoi sostenitori consistiti nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte sui muri con pennarelli neri; alcune delle quali contenenti frasi oltraggiose nei confronti delle Forze dell’Ordine; C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati consistiti nell’aver danneggiato la panchina. Misura della sanzione in cumulo [€ 700 per i fatti sub A) e sub C) (in continuazione fra loro) e € 200 per i fatti sub B)] in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se
richiesto).
AMMENDA € 800,00
ASCOLI A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 5° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per avere i suoi sostenitori (22% circa), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato: 1. all’8° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, nei confronti dei tifosi avversari di un’altra squadra; 2. al 15° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, nei confronti dei tifosi avversari di un’altra squadra; 3. al 21° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante, nei confronti dei tifosi avversari di un’altra squadra ripetuto per circa 1 minuto e 30 secondi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che per la condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
MONOPOLI
A) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 2 minuti e 30 secondi e di due minuti l’inizio del secondo tempo, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver divelto un cartello in lamierino posizionato sulla ringhiera degli spalti danneggiandolo nei punti di attacco. Ritenuta la continuazione in ordine alle condotte sub A), misura della sanzione in cumulo materiale [€ 700 per condotta sub A) e € 100per condotta sub B)] in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 30° minuto del primo tempo e al 26° minuto del secondo tempo, due bengala nel recinto, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 44° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose, considerate le misure previste e poste in essere in
applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
GIANA ERMINIO per avere alcuni suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale).
GIUGLIANO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 48° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua piena nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 30° minuto del primo tempo, un bengala nel recinto, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
CAMPOBASSO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere acceso, nel proprio Settore, un fumogeno provocando il danneggiamento di un seggiolino. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società
sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
CAVESE A) per avere, la totalità dei suoi sostenitori (100%), posizionati nel Settore Curva, intonato, al 20° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte; B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, esposto, dal 14° minuto del primo tempo al 21° minuto del primo tempo e, dal 24° minuto del primo tempo fino al termine della gara, uno striscione di circa 20 metri per 1,20
metri, non autorizzato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
ACR MESSINA per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).
NOVARA per avere, la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est Ospiti, intonato, al 36° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti di un calciatore avversario, ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 150,00
FERALPISALO' per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti non corretti commessi dai suoi sostenitori consistiti nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte a vernice su muri e due porte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25 FEBBRAIO 2025
GRECO VINCENZO (AZ PICERNO) per avere, al 10° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto pronunciava frasi irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato e lo applaudiva in modo ironico prima di abbandonare il terreno di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerata la funzione di dirigente addetto all'Arbitro ricoperta dal SIG. GRECO.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 11 FEBBRAIO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
MELUSO MAURO (PERUGIA) per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 11 FEBBRAIO 2025 FRACCHIOLLA DOMENICO (GIUGLIANO) per avere, al 1° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo essere stato richiamato più volte dall’Assistente Arbitrale n. 1 e dal IV Ufficiale, usciva dall’area tecnica e pronunciava frasi irriguardose nei confronti dell’Arbitro per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerata la funzione di dirigente addetto all'Arbitro ricoperta dal SIG. FRACCHIOLLA.
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 25 FEBBRAIO 2025
SELOSSE EFREM (VIRTUS VERONA)
A) per avere, durante tutta la gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale in quanto pronunciava frasi irrispettose e offensive nei loro confronti
per contestarne l’operato;
B) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti
di un calciatore avversario in quanto entrava sul terreno di gioco, aprendo il cancello che
separa la Tribuna dal recinto di gioco, gli si avvicinava con fare minaccioso, proferiva nei
suoi confronti parole minacciose e cercava il contatto fisico con quest’ultimo, spingendolo
con il petto e rendendo necessario l’intervento di tesserati di entrambe le Società per
allontanarlo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la gravità