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Giudice Sportivo: Laurienté entra in diffida, graziati i tifosi di Sassuolo e Reggiana
ieri alle 13:36News
di Sarah G. Comotto
per Sassuolonews.net

Giudice Sportivo: Laurienté entra in diffida, graziati i tifosi di Sassuolo e Reggiana

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 15esima giornata del campionato di Serie B: entra in diffida Armand Laurienté, le ultime sui tifosi

Sono quattro gli squalificati, tutti per una giornata, dopo il 15° turno della Serie BKT: si tratta di Cotali (Modena), Pompetti (Catanzaro), Angeli (Cittadella) e Solini (Mantova). Nessuno squalificato in vista di Sassuolo-Sampdoria ma Armand Laurienté ha ricevuto la quarta ammonizione stagionale entrando così in diffida e dunque al prossimo giallo scatterà la squalifica. Terza sanzione per Kristian Thorstvedt, Yeferson Paz, Samuele Mulattieri e Cas Odenthal, prima sanzione per Edoardo Pieragnolo.

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata andata sostenitori delle Società Bari, Brescia, Cosenza, Cremonese, Juve Stabia, Mantova, Modena, Reggiana, Salernitana, Sampdoria e Sassuolo hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

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Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo sul terreno di giuoco e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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