Giudice sportivo, le altre decisioni per il girone C
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 18 e 19 Novembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare della quindicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AVELLINO, CATANIA, CAVESE, MONOPOLI, TRAPANI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa
SOCIETA'
AMMENDA € 300,00
LATINA per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 23° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per sette volte, a seguito del quale lo speaker invitava i tifosi a cessare la predetta condotta. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 NOVEMBRE 2024
COSTA ANGELO (ACR MESSINA)
per avere, al termine della gara, nei pressi del tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta non corretta nei confronti del tesserato avversario in quanto, avvicinatosi a quest’ultimo, lo spingeva con entrambe le mani sul petto proferendo frasi irriguardose nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. c.c.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25 NOVEMBRE 2024
ANTONINI VALERIO (TRAPANI)
per avere tenuto una condotta non corretta in quanto faceva acceso negli spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
VISCONTI PASQUALE (AVELLINO) per avere, al termine del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi, tenuto una condotta non corretta nei confronti di due tesserati avversari in quanto, nel corso di uno scontro, li spingeva con le mani all’altezza della spalla, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la perpetrazione della stessa nel corso di un confronto fra più persone (supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR) 63/233
MODICA GIACOMO (ACR MESSINA)
AUTERI GAETANO (BENEVENTO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TRIBUZZI ALESSIO (AVELLINO)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, subito dopo il fischio finale a gioco fermo, tentava di colpirlo con un calcio all’altezza del gluteo senza riuscirci. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario, attesa l’integrazione di un mero tentativo e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta e la perpetrazione della stessa a gioco fermo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
LIA DAMIANO BIAGIO (ACR MESSINA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
GONNELLI LORENZO (AUDACE CERIGNOLA)
GALLO ANDREA (CROTONE)
CALDORE MARCO (GIUGLIANO)
PETERMANN DAVIDE (LATINA)
GUADAGNI GIUSEPPE (SORRENTO)
MASTROMONACO GIAN LUCA (TARANTO)
LEONETTI VITO (TEAM ALTAMURA)
CELIENTO DANIELE (TRAPANI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
DE SANTIS IVAN FRANCESCO (TARANTO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PALMIERO LUCA (AVELLINO)
CAPELLINI RICCARDO (BENEVENTO)
PEZZELLA SALVATORE (CAVESE)
VEZZONI FRANCO ORLANDO (FOGGIA)
CELEGHIN ENRICO (GIUGLIANO)
CONTESSA SERGIO (TARANTO)