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Giudice sportivo, piovono multe sul girone C
Oggi alle 17:22Primo Piano
di VoceRoca
per Tuttopotenza.com
fonte Lega Pro

Giudice sportivo, piovono multe sul girone C

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 22 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

AMMENDA € 2.500,00
ACR MESSINA A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 30%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 30° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, ripetuto per otto volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante del quale, comunque, mancherebbe il requisito della dimensione, alla luce di quanto risultante dalle relazioni acquisite; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da un suo sostenitore, posizionato nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, una bottiglietta di plastica da mezzo litro piena d’acqua all’indirizzo dei due Collaboratori della Procura Federale e del Delegato di Lega che cadeva a circa due metri di distanza dagli stessi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevata la particolare odiosità della condotta sub A) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TARANTO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1. al 7° minuto del primo tempo, un petardo e un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. all’8° minuto del primo tempo, un petardo e un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze: 44/153 3. durante la gara, un petardo indirizzato verso la Tribuna scoperta Nord occupata dai tifosi avversari così provocando il danneggiamento di un seggiolino; 4. al 46° minuto del primo tempo, una bottiglietta di acqua da mezzo litro semipiena sul terreno di gioco; B) per avere la totalità dei suoi sostenitori (100%) presenti nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato: 1. al 18° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per tre volte; 2. al 32° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto consecutivamente per due minuti che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante; 3. al 23° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto consecutivamente per un minuto. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità del lancio del petardo nel Settore occupato dai tifosi avversari e la particolare odiosità della condotta sub B) punto 2, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo del risarcimento del danno se richiesto).

AMMENDA € 1.500,00
CROTONE per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%) presenti nel Settore Curva Sud Centrale, intonato, al 49° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per tre volte, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti ivi compresa la particolare odiosità della condotta posta in essere e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)

AMMENDA € 1.200,00
TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1. al 7° minuto del primo tempo, dal Settore Curva Nord, tre bicchieri da 500 ml pieni di liquido di cui uno sul terreno di gioco e due nel recinto di gioco; 2. al 16° minuto del primo tempo, in occasione della realizzazione di un goal da parte della propria squadra, dal Settore Tribuna, un tappo di bottiglia in plastica nel recinto di gioco che cadeva in prossimità del Collaboratore della Procura Federale e del IV Ufficiale di gara, senza colpirli; 3. al 38° minuto del primo tempo, dal Settore Curva Nord, un rotolo di scotch nel recinto di gioco, tre bottigliette d’acqua semipiene di cui una nel recinto di gioco e due nel terreno di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 600,00
LATINA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 24° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).