
Nuovo ddl lavoro per "contrastare i falsi rapporti di lavoro”: i dettagli della norma
Con il nuovo ddl lavoro si è tornati a parlare erroneamente delle cosiddette dimissioni in bianco, pratica che colpiva, fino a qualche anno fa, principalmente le lavoratrici in maternità, e che consisteva nel far firmare le dimissioni al lavoratore (in bianco, appunto) al momento dell’assunzione e, quindi, nel momento in cui la posizione dello stesso lavoratore è più debole. Ma l’attuale disposizione del governo punta a contrastare i falsi rapporti di lavoro atti a richiedere la Naspi e a cautelare le aziende. E proprio per una maggiore chiarezza e per la giusta applicazione della normativa, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha inviato una circolare agli addetti ai lavori.
“Innanzitutto stiamo parlando di ‘dimissioni per fatti concludenti’ – spiega il titolare dell’agenzia Soluzione lavoro spa (Sol), Roberto Girolmoni –. Le dimissioni in bianco restano vietate. Semmai la norma introduce un correttivo per evitare gli abusi. La novità, infatti, prevede che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore, che vada oltre il termine previsto dal contratto o dove non sia previsto oltre i 15 giorni, scatta la risoluzione del rapporto per volontà dello stesso lavoratore. Quindi si tratterebbe di dimissioni e non di licenziamento. In questo modo l’impresa non paga il ticket di licenziamento e l’ex lavoratore non accede all’indennità di disoccupazione, Naspi o Dis-coll”.
“Il Ddl comunque garantisce al lavoratore la possibilità di giustificare l’assenza in caso di forza maggiore e far così revocare le dimissioni – puntualizza Girolmoni –, ma vuole anche colpire una pratica purtroppo diffusa che vede il lavoratore, intenzionato a rassegnare le dimissioni, non presentarsi più al lavoro con l’intento di farsi licenziare e poter così percepire l’indennità di disoccupazione (Naspi), che invece dovrebbe essere assicurata solo in caso di licenziamento non voluto o di perdita involontaria del posto di lavoro”.
Una norma, dunque, che vuole tutelare le aziende, gli stessi lavoratori, ma soprattutto le casse dello Stato: “E il datore di lavoro che ha il compito di comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato di riferimento l’assenza ingiustificata del lavoratore – conclude il titolare di Sol –, che si sia protratta oltre uno specifico termine, e questo potrebbe anche non rendere semplice l’attuazione della misura. Fermo restando, che questa comunicazione va effettuata solo quando il datore di lavoro intenda evidentemente far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro”.







