
Derby Coppa Italia, 10mila euro di multa per il Milan. La decisione su Bisseck e Acerbi
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle semifinali di andata i sostenitori delle Società Bologna, Empoli, Internazionale e Milan hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 40° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e numerosi bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. b)
CALCIATORI CALCIATORI NON ESPULSI
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
BISSECK Yann Aurel (Internazionale)
HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan)
REIJNDERS Tijjani Martinu (Milan)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
ACERBI Francesco (Internazionale)







