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Serie B, il Giudice Sportivo: sei calciatori fermati per un turno. Multe per 2 società
Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato, ha squalificato per un turno sei calciatori. Si tratta di Nicolò Brighenti del Catanzaro, Ebrima Darboe del Frosinone,Augustus Kargbo del Cesena, Charlys del Cosenza, Valerio Mantovani del Bari e Simone Rabbi del Cittadella.
Per quanto riguarda i club invece multe per Spezia e Cosenza:
“Premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata andata sostenitori delle Società Bari, Carrarese, Catanzaro, Cosenza, Cremonese, Frosinone, Juve Stabia, Palermo, Reggina, Salernitana, Sampdoria e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette sul terreno e due bottigliette nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 9° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.
Per quanto riguarda i club invece multe per Spezia e Cosenza:
“Premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata andata sostenitori delle Società Bari, Carrarese, Catanzaro, Cosenza, Cremonese, Frosinone, Juve Stabia, Palermo, Reggina, Salernitana, Sampdoria e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette sul terreno e due bottigliette nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 9° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.
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