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Atalanta-Como rinviata per l'impraticabilità del terreno: cosa dice l'articolo 60 della FIGC
Impossibile giocare: Atalanta-Como è stata rinviata per l'impraticabilità del terreno di gioco del Gewiss Stadium di Bergamo. Questo quanto scritto sull'articolo 60 della normativa FIGC che regolamenta casi come questi: "1. II giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.
2. L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi o nel momento in cui se ne determinino le condizioni durante lo svolgimento della stessa. In caso di rinvio dell’inizio della gara o sospensione temporanea della stessa, l’arbitro è tenuto a ripetere detto accertamento prima di assumere la decisione definitiva. In ogni caso, il tempo massimo entro il quale iniziare o riprendere la gara non dovrà superare un tempo di gara.
3. L'arbitro può procedere all'accertamento prima dell'ora fissata per l'inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre e qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, prescindendo dalla presenza e, quindi, dall'identificazione dei calciatori delle due squadre.
4. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, la Divisione Calcio Femminile e i Comitati possono rinviare d'ufficio le gare che dovrebbero essere disputate su terreni di giuoco la cui impraticabilità, debitamente accertata, sia tale da non rendere comunque possibile la disputa delle stesse.
5. L'obbligo dello sgombero della neve dai terreni di giuoco è disciplinato dalle disposizioni emanate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dalla Divisione Calcio Femminile".
2. L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi o nel momento in cui se ne determinino le condizioni durante lo svolgimento della stessa. In caso di rinvio dell’inizio della gara o sospensione temporanea della stessa, l’arbitro è tenuto a ripetere detto accertamento prima di assumere la decisione definitiva. In ogni caso, il tempo massimo entro il quale iniziare o riprendere la gara non dovrà superare un tempo di gara.
3. L'arbitro può procedere all'accertamento prima dell'ora fissata per l'inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre e qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, prescindendo dalla presenza e, quindi, dall'identificazione dei calciatori delle due squadre.
4. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, la Divisione Calcio Femminile e i Comitati possono rinviare d'ufficio le gare che dovrebbero essere disputate su terreni di giuoco la cui impraticabilità, debitamente accertata, sia tale da non rendere comunque possibile la disputa delle stesse.
5. L'obbligo dello sgombero della neve dai terreni di giuoco è disciplinato dalle disposizioni emanate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dalla Divisione Calcio Femminile".
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