Arezzo-Pescara, le decisioni del Giudice Sportivo: ammenda per gli abruzzesi e stop al preparatore atletico
Il Giudice Sportivo, per la società che disputerà la gara di recupero in programma il 21 Novembre 2024, premesso che in occasione della gara della quindicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO e PESCARA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa
SOCIETA'
AMMENDA € 1.200,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:
1. al momento dell’ingresso in campo delle squadre, cinque petardi di elevata intensità sulla pista di atletica, senza conseguenze;
2. al 10° minuto del secondo tempo, un petardo sulla pista di atletica, senza conseguenze;
3. al 1°, al 4° e al 28° minuto del primo tempo, tre fumogeni sulla pista di atletica, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
PREPARATORI ATLETICI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CAVASINNI CARLO (PESCARA)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, usciva dall’area tecnica e protestava platealmente nei loro confronti, gridando, sbracciando e proferendo nei loro confronti frasi irrispettose per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).